2.2 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AF
Info IVA 13 · Aliquote forfetarie
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 13 · n. 2.2 · Italiano
Un passaggio dal metodo effettivo al metodo delle AF è possibile:
al più presto dopo un intero periodo fiscale;
e sempre solo dall’inizio di un periodo fiscale.
Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l’AFC modifica l’AF del settore o dell’attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono aderire al metodo delle AF (art. 98 cpv. 3 OIVA).
La comunicazione all’AFC per il passaggio al metodo delle AF va effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il contribuente vuole conteggiare l’imposta con le AF (art. 98 cpv. 4 OIVA). In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all’inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.
In caso di cambiamento del metodo di rendiconto possono rendersi necessarie delle correzioni.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Aliquote saldo contiene informazioni concernenti:
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Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 98 cpv. 2–4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).