2.2 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AF

Info IVA 13 · Aliquote forfetarie

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 13 · n. 2.2 · Italiano

Un passaggio dal metodo effettivo al metodo delle AF è possibile:

  • al più presto dopo un intero periodo fiscale;

  • e sempre solo dall’inizio di un periodo fiscale.

Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l’AFC modifica l’AF del settore o dell’attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono aderire al metodo delle AF (art. 98 cpv. 3 OIVA).

La comunicazione all’AFC per il passaggio al metodo delle AF va effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il contribuente vuole conteggiare l’imposta con le AF (art. 98 cpv. 4 OIVA). In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all’inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.

In caso di cambiamento del metodo di rendiconto possono rendersi necessarie delle correzioni.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Aliquote saldo contiene informazioni concernenti:

  • il trattamento di spese e investimenti fiscalmente rilevanti;

  • il trattamento dei debitori e creditori;

  • gli effetti di un cambiamento simultaneo del sistema di rendiconto (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 98 cpv. 2–4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).