4 Procedura di notifica (art. 83 OIVA)

Info IVA 13 · Aliquote forfetarie

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 13 · n. 4 · Italiano

Se un contribuente che applica il metodo delle AF assume un esercizio o un ramo di attività, un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione in modo analogo a quanto previsto per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AF (→ cifra 4.1 dell’info IVA Aliquote saldo [art. 83 in combinato disposto con l’art. 79 cpv. 3 OIVA]). La cifra 4.2 dell’info IVA Aliquote saldo descrive il caso inverso, cioè se la persona interessata conteggia secondo il metodo effettivo (art. 81 cpv. 4 OIVA).

Non vanno effettuate correzioni per i valori patrimoniali oggetto dell’assunzione che sono stati utilizzati dall’alienante per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Per quel che concerne eventuali prove in merito all’utilizzazione di tali valori patrimoniali fatta in precedenza (art. 105 OIVA), si rimanda alle spiegazioni contenute nell’info IVA Procedura di notifica. Se non è possibile fornire alcuna prova, il prezzo di vendita secondo la procedura di notifica serve come base di calcolo per la correzione.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 100 in combinato disposto con gli art. 79 cpv. 3 nonché 83 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).