3.1 Fine dell’assoggettamento

Info IVA 13 · Aliquote forfetarie

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 13 · n. 3.1 · Italiano

Un contribuente che conteggia l’imposta con il metodo delle AF e cessa la sua attività lo annuncia all’AFC e si fa radiare dal registro dei contribuenti IVA. Un tale annuncio deve essere effettuato anche dai contribuenti la cui cifra d’affari per prestazioni imponibili non supera più i limiti stabiliti all’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA oppure all’articolo 12 LIVA e che ricorrono all’esenzione dall’assoggettamento in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 LIVA.

Le cifre d’affari conseguite prima della radiazione dal registro dei contribuenti IVA (come pure i lavori in corso non ancora fatturati) nonché il saldo delle posizioni debitori, qualora viene applicato il sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (art. 100 in combinato disposto con l’art. 82 OIVA) vanno conteggiati con le pertinenti AF autorizzate.

Su beni e prestazioni di servizi (ad es. scorte di merci, mezzi d’esercizio, immobili e altri beni d’investimento come licenze) non vengono effettuate correzioni, visto che nel caso dei contribuenti che conteggiano l’imposta con il metodo delle AF tutti i beni e le prestazioni di servizi sono gravati dall’IVA.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 100 in combinato disposto con l’art. 82 cpv. 1 OIVA; abrogazione degli art. 82 cpv. 2 e 3 nonché 93 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).