3.2 Passaggio dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo

Info IVA 13 · Aliquote forfetarie

In vigore · Stato dal 12 maggio 2026

AFC · Info IVA 13 · n. 3.2 · Italiano

Di norma il passaggio dal metodo delle AF al metodo effettivo è possibile (art. 98 cpv. 2 OIVA):

  • al più presto dopo un intero periodo fiscale;

  • e sempre solo dall’inizio di un periodo fiscale.

Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l’AFC modifica l’AF del settore o dell’attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono passare al metodo effettivo (art. 98 cpv. 3 OIVA).

Esempio
Il 1° ottobre 2028 viene iscritta al registro dei contribuenti IVA un’associazione che ha optato per il metodo di rendiconto delle AF. L’AFC modifica con effetto dal 1° gennaio 2029 le AF del settore con il quale l’associazione effettua i conteggi, senza che vi sia stata alcuna modifica dell’aliquota d’imposta. Di conseguenza, l’associazione può passare al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 1° gennaio 2029.

I contribuenti che intendono passare dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo devono comunicarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono conteggiare l’imposta secondo il metodo effettivo. In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all’inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.

In caso di cambiamento del metodo di rendiconto possono rendersi necessarie delle correzioni.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Aliquote saldo contiene informazioni concernenti:

  • il trattamento di spese e investimenti fiscalmente rilevanti;

  • il trattamento dei debitori e creditori;

  • gli effetti di un cambiamento simultaneo del sistema di rendiconto (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa);

  • le conseguenze in caso di infrazioni.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 98 cpv. 2–4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).