3.2 Passaggio dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo
Info IVA 13 · Aliquote forfetarie
In vigore · Stato dal 12 maggio 2026
AFC · Info IVA 13 · n. 3.2 · Italiano
Di norma il passaggio dal metodo delle AF al metodo effettivo è possibile (art. 98 cpv. 2 OIVA):
al più presto dopo un intero periodo fiscale;
e sempre solo dall’inizio di un periodo fiscale.
Il passaggio è tuttavia possibile anche quando l’AFC modifica l’AF del settore o dell’attività in questione, senza che ciò sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono passare al metodo effettivo (art. 98 cpv. 3 OIVA).
Esempio
Il 1° ottobre 2028 viene iscritta al registro dei contribuenti IVA un’associazione che ha optato per il metodo di rendiconto delle AF. L’AFC modifica con effetto dal 1° gennaio 2029 le AF del settore con il quale l’associazione effettua i conteggi, senza che vi sia stata alcuna modifica dell’aliquota d’imposta. Di conseguenza, l’associazione può passare al metodo di rendiconto effettivo a partire dal 1° gennaio 2029.
I contribuenti che intendono passare dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo devono comunicarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale vogliono conteggiare l’imposta secondo il metodo effettivo. In caso di notifica tardiva il passaggio non è autorizzato. Se si desidera un passaggio all’inizio del periodo fiscale successivo, occorre effettuare una nuova notifica.
In caso di cambiamento del metodo di rendiconto possono rendersi necessarie delle correzioni.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Aliquote saldo contiene informazioni concernenti:
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Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 98 cpv. 2–4 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).