4.1 Acquirenti di prestazioni già assoggettati all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 27 agosto 2026

AFC · Info IVA 14 · n. 4.1 · Italiano

Il limite dei 10 000 franchi non vale per chi è già assoggettato all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Questi acquirenti di prestazioni sono tenuti a dichiarare spontaneamente nei loro rendiconti IVA tutti gli acquisti di prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 LIVA).

L’imposta sull’acquisto dichiarata può essere dedotta a titolo d’imposta precedente nello stesso rendiconto, purché siano soddisfatte le condizioni per il diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 28 cpv. 1 lett. b LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente informa più in dettaglio in merito alla sussistenza di tale diritto.