4.2 Acquirenti di prestazioni non ancora assoggettati all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; assoggettamento all’imposta sull’acquisto

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 14 · n. 4.2 · Italiano

Gli acquirenti di prestazioni svizzeri ed esteri che non sono ancora assoggettati all’imposta secondo l’articolo 10 LIVA (→ cifra 4.1), devono assoggettarsi all’imposta sull’acquisto, se il totale delle prestazioni acquistate secondo l’articolo 45 capoverso 1 lettere a–e LIVA supera l’importo di 10 000 franchi nell’anno civile pertinente. Gli acquirenti di prestazioni devono annunciarsi spontaneamente e per scritto all’AFC e versare l’imposta sull’acquisto entro 60 giorni dalla fine dell’anno civile in cui ha acquistato tali prestazioni (art. 47 cpv. 2 in combinato disposto con gli art. 66 cpv. 3 e 86 cpv. 1 LIVA).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).