1.3 Documenti contabili

Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione

In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024

AFC · Info IVA 16 · n. 1.3 · Italiano

Qualsiasi registrazione dev’essere documentata (art. 957a cpv. 2, n. 2 e 5 CO).

Sono considerati documenti contabili ai sensi dell’articolo 957a capoverso 3 CO i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile. In questo senso ad esempio si considerano documenti contabili anche le fatture di debitori o di fornitori.

Anche la corrispondenza commerciale può costituire parzialmente o integralmente un documento contabile ai sensi dell’articolo 957a capoverso 3 CO.

Si considerano documenti contabili ad esempio:

  • ordini,

  • fatture di fornitori,

  • copie di fatture in uscita,

  • contratti di acquisto e di locazione,

  • giustificativi di pagamento,

  • nastri di registratori di cassa,

  • duplicati di quietanze,

  • decisioni d’imposizione all’importazione o all’esportazione dell’UDSC (i documenti elettronici delle decisioni d’imposizione [IMe] devono essere conservati in maniera corrispondente),

  • libri ausiliari,

  • giustificativi interni come rapporti di lavoro,

  • schede di officina,

  • buoni di ritiro di materiale,

  • conteggi dei costi di costruzione,

  • piani di costruzione,

  • verbali delle assemblee generali e delle riunioni del consiglio d’amministrazione,

  • dettagli dei rendiconti IVA,

  • rendiconti IVA, come pure

  • la corrispondenza commerciale che abbia la funzione di documento contabile.