1.3 Documenti contabili
Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024
AFC · Info IVA 16 · n. 1.3 · Italiano
Qualsiasi registrazione dev’essere documentata (art. 957a cpv. 2, n. 2 e 5 CO).
Sono considerati documenti contabili ai sensi dell’articolo 957a capoverso 3 CO i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile. In questo senso ad esempio si considerano documenti contabili anche le fatture di debitori o di fornitori.
Anche la corrispondenza commerciale può costituire parzialmente o integralmente un documento contabile ai sensi dell’articolo 957a capoverso 3 CO.
Si considerano documenti contabili ad esempio:
ordini,
fatture di fornitori,
copie di fatture in uscita,
contratti di acquisto e di locazione,
giustificativi di pagamento,
nastri di registratori di cassa,
duplicati di quietanze,
decisioni d’imposizione all’importazione o all’esportazione dell’UDSC (i documenti elettronici delle decisioni d’imposizione [IMe] devono essere conservati in maniera corrispondente),
libri ausiliari,
giustificativi interni come rapporti di lavoro,
schede di officina,
buoni di ritiro di materiale,
conteggi dei costi di costruzione,
piani di costruzione,
verbali delle assemblee generali e delle riunioni del consiglio d’amministrazione,
dettagli dei rendiconti IVA,
rendiconti IVA, come pure
la corrispondenza commerciale che abbia la funzione di documento contabile.