1.2.3 Principi di tenuta di una contabilità conforme (art. 957a cpv. 2 n. 1–5 CO)
Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024
AFC · Info IVA 16 · n. 1.2.3 · Italiano
Occorre garantire che i libri di commercio siano tenuti in maniera completa, senza lacune e fedele. La registrazione delle operazioni deve essere effettuata in maniera sistematica e la prova documentata delle singole registrazioni contabili deve essere disponibile (art. 957a cpv. 2 CO). Tali principi devono essere osservati anche dalle imprese per le quali viene tenuta soltanto una contabilità delle entrate e delle uscite.
[Illustrazione: nell’originale] | Vi è un divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 n. 7 CO). |
[Illustrazione: nell’originale] | L’AFC raccomanda di tenere registrazioni separate per le cifre d’affari e le imposte precedenti non allibrate nella contabilità, ma attribuibili al contribuente soltanto per il fatto che egli agisce quale prestatore nei confronti di terzi (art. 20 cpv. 1 LIVA) e che quindi devono essere dichiarate ai fini dell’IVA (elenchi di cifre d’affari, copie delle fatture di fornitori ecc.). |
Una tenuta lacunosa dei libri di commercio o l’assenza di conti annuali, documenti o giustificativi può ripercuotersi negativamente, segnatamente in occasione di controlli fiscali, et può comportare la determinazione approssimativa dell’IVA da parte dell’AFC (art. 79 LIVA).