1.8 Sistema di rendiconto
Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione
In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024
AFC · Info IVA 16 · n. 1.8 · Italiano
Nel rendiconto secondo le controprestazioni convenute la controprestazione va dichiarata nel periodo di rendiconto in cui le prestazioni eseguite o future sono state fatturate. Per le prestazioni eseguite o future senza emissione di fattura, la controprestazione va dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale la controprestazione è stata incassata.
L’imposta precedente può essere dedotta nel periodo di rendiconto nel quale il contribuente ha ricevuto la fattura. Di regola, per l’attribuzione della fattura al corrispondente periodo di rendiconto è determinante la data della fattura.
Nel rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (è necessaria l’autorizzazione dell’AFC) il debito fiscale sorge al momento in cui il contribuente riceve effettivamente la controprestazione. L’imposta precedente può essere fatta valere nel periodo di rendiconto nel quale il contribuente ha pagato la fattura.
Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale (art. 39 cpv. 3 LIVA).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).