1.4.1 Sistema di conservazione

Info IVA 16 · Contabilità e fatturazione

In vigore · Stato dal 5 gennaio 2024

AFC · Info IVA 16 · n. 1.4.1 · Italiano

I libri di commercio e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento (art. 958f cpv. 3 CO). Lo stesso vale per la corrispondenza commerciale rilevante ai fini dell’IVA.

I libri di commercio e i documenti contabili nonché la corrispondenza commerciale che sono conservati esclusivamente per via elettronica o in forma analoga hanno la stessa forza probatoria di quelli che sono leggibili senza mezzi ausiliari, purché rispettino tutte le esigenze dell’Olc. I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza commerciale rilevante devono essere tenuti e conservati in modo che non possano essere modificati senza che tale modifica sia constatabile (art. 3 Olc). Inoltre, i dati devono poter essere esaminati durante l’intero periodo legale di conservazione. Le registrazioni devono in ogni momento poter essere rese leggibili e messe a disposizione su richiesta dell’AFC (art. 6 Olc). I supporti d’informazione ammessi sono inoltre definiti nell’articolo 9 Olc. I rischi legati alla distruzione dei supporti informatici originari sono a carico dell’impresa tenuta alla conservazione.

Di conseguenza, nel caso di dati trasmessi e conservati per via elettronica rilevanti ai fini della deduzione dell’imposta precedente, della determinazione o della riscossione dell’imposta, oltre ai principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a CO), devono essere rispettati anche i principi del trattamento regolare dei dati (art. 2 cpv. 2 Olc).

[Illustrazione: nell’originale]

Queste disposizioni si applicano per analogia agli stabilimenti d’impresa domiciliati in Svizzera di imprese estere e alle imprese estere che eseguono prestazioni in Svizzera. L’AFC raccomanda di contabilizzare i redditi conseguiti e le prestazioni acquistate in Svizzera su conti separati o, perlomeno, di registrarli con codici speciali.

Esempio
L’impresa Xenia SA commercia in materiali da imballaggio. Una volta ricevute, le fatture dei fornitori vengono scansionate, salvate in formato PDF ed elaborate elettronicamente. L’esattezza materiale è verificata digitalmente e documentata (processo di convalida). Le fatture dei fornitori sono «allegate» alle registrazioni e possono essere aperte in ogni momento cliccando sulla registrazione corrispondente. Le fatture originali sono distrutte.

I giustificativi elettronici sono equiparati ai giustificativi cartacei e vengono riconosciuti come prova se sono rispettati i principi della tenuta regolare dei conti e tutte le prescrizioni dell’Olc.