1 Introduzione

Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…

In vigore · Stato dal 1 luglio 2015

AFC · Info IVA 17 · n. 1 · Italiano

I beneficiari istituzionali (sinora istituzioni beneficiarie) e le persone al beneficio di privilegi, dell’immunità e di facilitazioni diplomatiche o consolari possono acquistare prestazioni in esenzione d’imposta a determinate condizioni. Di regola, lo sgravio fiscale è operato tramite esenzione fiscale alla fonte; in altri termini, i prestatori contribuenti non devono fatturare l’IVA sulle prestazioni eseguite né versarla all’AFC. Tuttavia, le persone beneficiarie e i beneficiari istituzionali devono consegnare spontaneamente a questi ultimi le prove necessarie. L’imposta gravante le forniture, le importazioni di beni e le prestazioni di servizi, utilizzate per eseguire prestazioni in esenzione d’imposta a beneficiari istituzionali o a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d’imposta precedente dai prestatori contribuenti (venditori; art. 148 OIVA).

Eccezionalmente, l’esenzione si opera tramite restituzione (→  cifra 7).

Inoltre, l’ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari istituzionali e di persone beneficiarie sono esenti dall’imposta.