2 Beneficiari istituzionali

Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 17 · n. 2 · Italiano

(art. 143 cpv. 2 OIVA)
 
Possono essere effettuate in esenzione d’IVA (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente) le forniture di beni (l’esenzione fiscale è applicabile a ogni genere di fornitura, in particolare anche alle locazioni e alle forniture in esecuzione di contratti d’appalto) e le prestazioni di servizi eseguite in territorio svizzero in particolare ai seguenti beneficiari istituzionali:

  • missioni diplomatiche;

  • missioni permanenti, ossia:

    • le missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali;

    • le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio;

    • le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;

    • le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali;

    • gli uffici di osservatori e assimilati;

    • le missioni speciali a Ginevra.

  • posti consolari;

  • organizzazioni internazionali, ossia:

    • le organizzazioni internazionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede o una convenzione fiscale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette;

    • le organizzazioni internazionali esonerate dalle imposte indirette in virtù di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi o le immunità o di altri accordi internazionali.