2 Beneficiari istituzionali
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 17 · n. 2 · Italiano
(art. 143 cpv. 2 OIVA)
Possono essere effettuate in esenzione d’IVA (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente) le forniture di beni (l’esenzione fiscale è applicabile a ogni genere di fornitura, in particolare anche alle locazioni e alle forniture in esecuzione di contratti d’appalto) e le prestazioni di servizi eseguite in territorio svizzero in particolare ai seguenti beneficiari istituzionali:
missioni diplomatiche;
missioni permanenti, ossia:
le missioni permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali;
le missioni permanenti presso l’Organizzazione mondiale del commercio;
le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;
le delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali;
gli uffici di osservatori e assimilati;
le missioni speciali a Ginevra.
posti consolari;
organizzazioni internazionali, ossia:
le organizzazioni internazionali che hanno concluso con il Consiglio federale un accordo di sede o una convenzione fiscale che prevede l’esenzione dalle imposte indirette;
le organizzazioni internazionali esonerate dalle imposte indirette in virtù di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi o le immunità o di altri accordi internazionali.