3 Persone beneficiarie

Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2021

AFC · Info IVA 17 · n. 3 · Italiano

(art. 143 cpv. 3 OIVA)
 
Persone beneficiarie con diritto allo sgravio dall’imposta

Possono essere effettuate in esenzione dall’IVA (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente) le forniture di beni (l’esenzione fiscale è applicabile a ogni genere di fornitura, in particolare anche alle locazioni [eccettuata la locazione immobiliare] e alle forniture in esecuzione di contratti d’appalto) e le prestazioni di servizi eseguite in territorio svizzero alle seguenti persone beneficiarie:

  • i capi di una missione diplomatica e gli agenti diplomatici;

  • i funzionari consolari di carriera;

  • i dirigenti e alti funzionari di organizzazioni internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera;

  • le personalità che esercitano un mandato internazionale e che beneficiano dello statuto diplomatico e dell’esenzione delle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale;

  • le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico (familiari delle sopraccitate categorie di persone, ammessi a titolo di nucleo familiare).

Le persone beneficiarie hanno diritto ad acquistare prestazioni in esenzione d’imposta solo durante il periodo in cui svolgono la loro funzione in Svizzera. Anche i familiari beneficiano di questo privilegio solo durante il periodo in cui la persona beneficiaria è in funzione in Svizzera. Le persone beneficiarie devono inoltre legittimarsi presentando, ogni qualvolta acquistano prestazioni, una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE del tipo B, C, KB o KC a banda rossa o rosa oppure un Permesso Ci indicante che il suo titolare beneficia dello statuto diplomatico.

Persone senza diritto allo sgravio dall’imposta
Non sono considerati persone beneficiarie:

  • i cittadini svizzeri (art. 143 cpv. 4 OIVA), che siano o no titolari di una carta di legittimazione del DFAE di tipo S;

  • gli stranieri detentori di un’autorizzazione di dimora (permesso B) o di un’autorizzazione di domicilio (permesso C) (ad es. console onorario);

  • i titolari di una carta di legittimazione del DFAE di tipo D, E, F, G, H, I, L, O, P, K a banda blu o nera, K a banda viola o nera e K a banda bianca;

  • i titolari di un permesso Ci non indicante che il suo titolare beneficia dello statuto diplomatico.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni riguardanti le carte di legittimazione figurano alla cifra 6.2.