7 Restituzione dell’IVA da parte dell’AFC
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA 17 · n. 7 · Italiano
(art. 146 OIVA)
Se il prestatore contribuente non può effettuare lo sgravio dall’imposta alla fonte (p. es. perché non ha ricevuto per tempo il modulo ufficiale o perché ha menzionato l’IVA in modo esplicito nella fattura), l’imposta è dovuta. In questi casi fondati, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha la possibilità, in quanto acquirente della prestazione, di presentare all’AFC una domanda di restituzione dell’IVA. A questo scopo sono previsti i moduli C e D. Sull’importo restituito non è versato un interesse rimuneratorio. Il diritto del beneficiario istituzionale o della persona beneficiaria alla restituzione dell’IVA si prescrive entro il termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile nel quale la prestazione è stata acquistata.
Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell’imposta per anno civile, una persona beneficiaria al massimo una richiesta. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall’istituzione cui esse appartengono in vista di un invio annuale unico.