5 Modo di procedere da parte dei contribuenti
Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 17 · n. 5 · Italiano
A tergo dei moduli ufficiali sono pubblicate importanti informazioni per il prestatore. Occorre seguire alla lettera tutte le istruzioni ivi contenute, altrimenti la prestazione non potrà beneficiare dell’esenzione fiscale. In caso di dubbio sulla pretesa di un’istituzione o di una persona a prestazioni sgravate dall’imposta, si raccomanda di contattare l’AFC.
Per lo sgravio dall’imposta alla fonte va osservato in particolare quanto segue:
a) | il contribuente deve esentare la sua prestazione dall’imposta in favore di una persona o di un beneficiario istituzionale solamente se in via preliminare riceve il modulo ufficiale debitamente compilato e firmato; |
b) | la persona beneficiaria deve presentare spontaneamente al contribuente la sua carta di legittimazione del DFAE di tipo B, C, KB o KC a banda rossa o rosa valida o il suo permesso Ci indicante che il suo titolare beneficia dello statuto diplomatico; |
c) | possono essere fotocopiati solamente i moduli non compilati; tutte le indicazioni devono figurare in maniera leggibile. Le copie di moduli già compilati non danno diritto all’esenzione della prestazione. In caso di prestazioni a beneficiari istituzionali, ogni modulo deve inoltre essere provvisto del timbro ufficiale dell’istituzione e della firma autografa della persona autorizzata (facsimili non validi). In caso di prestazioni a persone beneficiarie, ogni modulo deve essere firmato in originale dalla persona beneficiaria e provvisto del timbro ufficiale dell’istituzione cui appartiene questa persona (facsimili non validi); |
d) | la fattura deve riportare, sull’originale e sulle copie, la menzione «Esente» o «Esenzione dall’IVA secondo l’art. 144 OIVA». L’indicazione «IVA inclusa» (con o senza menzione dell’aliquota d’imposta) prestampata sulla fattura va imperativamente cancellata dal contribuente sia sull’originale sia sulle copie; se questa indicazione non viene cancellata, l’IVA è dovuta anche se può essere presentato il modulo ufficiale debitamente compilato; |
e) | i contribuenti che applicano il metodo effettivo devono dichiarare le cifre d’affari provenienti da prestazioni eseguite in esenzione dall’IVA per beneficiari istituzionali e persone beneficiarie alla cifra 200 del rendiconto IVA e possono portarle in deduzione alla cifra 220; |
f) | i contribuenti devono dichiarare alla cifra 200 del rendiconto IVA le cifre d’affari provenienti da forniture e prestazioni di servizi sgravate dall’IVA effettuate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie. Essi portano in deduzione tali importi alla cifra 220 dello stesso rendiconto. I giustificativi non devono essere allegati, ma essere presentati soltanto su richiesta esplicita dell’AFC; |
g) | a scopo di controllo, il contribuente deve conservare debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali utilizzati (→ cifra 6.1) unitamente agli altri giustificativi (copie delle fatture), fino alla scadenza del termine di prescrizione assoluta (art. 42 e 70 cpv. 2 LIVA). Per quanto riguarda i moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica, è applicabile per analogia l’articolo 122 OIVA (art. 147 OIVA). Il modulo ufficiale va inoltrato solo su esplicita richiesta dell’AFC; |
h) | se non sono soddisfatte tutte le condizioni per lo sgravio dall’imposta alla fonte (ad es. se il modulo ufficiale consegnato al contribuente non è debitamente compilato), il contribuente deve imporre la sua prestazione. In casi fondati, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha la possibilità di presentare all’AFC una domanda eccezionale di restituzione dell’IVA. |