2.5.1 Diminuzioni della controprestazione
Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024
In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023
AFC · Info IVA 19 · n. 2.5.1 · Italiano
Le diminuzioni della controprestazione (sconti, ribassi, difetti constatati nell’uso, perdite) per prestazioni eseguite prima del 1° gennaio 2024 vanno corrette con le vecchie aliquote d’imposta.
Esempio
Il 28 dicembre 2023 l’impresa Casari Sagl, che allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni convenute e applica il metodo delle aliquote saldo, fornisce a un cliente materiali da costruzione. La fattura di 50 000 franchi incl. IVA 7,7 % viene emessa lo stesso giorno. La Casari Sagl dichiara l’importo di 50 000 franchi nel rendiconto del 2° semestre 2023. Il cliente fa valere lo sconto del 2 % e, il 5 gennaio 2024, paga l’importo di 49 000 franchi.
La Casari Sagl deduce interamente la diminuzione della controprestazione di 1000 franchi, originata dallo sconto fatto valere, alla cifra 235 del rendiconto del 1° semestre 2024. Questa diminuzione della controprestazione si riflette esclusivamente nelle cifre d’affari dichiarate alle cifre 322 e 332 del rendiconto (vecchia aliquota saldo).
Il cliente che applica il metodo di rendiconto effettivo deve correggere in modo corrispondente la deduzione dell’imposta precedente (art. 41 cpv. 2 LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).