2.5.3 Beni di ritorno e annullamenti della prestazione

Info IVA 19 · Aumento delle aliquote d’imposta dal 1° gennaio 2024

In vigore · Stato dal 7 febbraio 2023

AFC · Info IVA 19 · n. 2.5.3 · Italiano

I beni di ritorno e gli annullamenti della prestazione vanno trattati come diminuzioni della controprestazione alle aliquote d’imposta applicabili al momento o al periodo della prestazione.

Esempio
Data: 10 maggio 2024

Annullamento della nostra fornitura del 24 novembre 2023

Secondo accordo del 10 maggio 2024

CHF

110 000

+ 7,7 % IVA

CHF

8 470

Totale nota di credito

CHF

118 470

La diminuzione della controprestazione originata dalla nota di credito va dedotta dalla cifra d’affari dichiarata alle vecchie aliquote nel rendiconto del periodo corrispondente.

Il beneficiario della nota di credito che applica il metodo di rendiconto effettivo deve correggere la sua deduzione dell’imposta precedente conformemente all’importo d’imposta indicato nella nota di credito (CHF 8470) (art. 41 cpv. 2 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 25 LIVA) (riguardo all’applicabilità temporale, [Illustrazione: nell’originale] informazioni supplementari concernenti questa cifra).