1.1.4 Stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa estera
Info IVA 22 · Imprese estere
In vigore · Stato dal 10 maggio 2023
AFC · Info IVA 22 · n. 1.1.4 · Italiano
Se sono soddisfatti i requisiti dell’obbligo fiscale soggettivo, gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa estera costituiscono insieme un soggetto fiscale indipendente (art. 10 cpv. 3 LIVA e art. 7 OIVA).
La sede principale all’estero e gli eventuali stabilimenti d’impresa esteri costituiscono insieme un ulteriore soggetto fiscale (principio del dualismo fiscale [dual entity concept]), purché i requisiti dell’obbligo fiscale soggettivo siano altrettanto soddisfatti.
Di conseguenza, se sono soddisfatti i requisiti dell’obbligo fiscale soggettivo, la sede principale (inclusi gli stabilimenti d’impresa esteri) da una parte così come lo o gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero dall’altra devono iscriversi separatamente come due soggetti fiscali nel registro dei contribuenti IVA.