1.1.3 Esenzione dall’assoggettamento

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 22 · n. 1.1.3 · Italiano

Secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, un’impresa estera non deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA se, indipendentemente dalla cifra d’affari, esegue esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:

1.

prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 LIVA);

2.

prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 LIVA);

3.

forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento, purché i destinatari delle forniture siano contribuenti in territorio svizzero;

4.

prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA (→ cifra 1.2.2.2).

[Illustrazione: nell’originale]

Non è esentato dall’assoggettamento chi effettua prestazioni di servizi in materia di telecomunicazioni o d’informatica a destinatari non contribuenti (ad es. privati). Se l’assoggettamento dell’operatore con sede all’estero è dato, egli deve imporre all’aliquota d’imposta corrispondente tutte le prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero.
Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia all’info IVA concernente il settore Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica (cifre 3 e 5).

Se sono soddisfatti i requisiti per l’esenzione dall’assoggettamento, l’iscrizione volontaria nel registro dei contribuenti IVA è possibile al più presto per l’inizio del periodo fiscale in corso. L’iscrizione dev’essere mantenuta per almeno un periodo fiscale (art. 11 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Il diritto al rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 107 capoverso 1 lettera b LIVA in combinato con gli articoli 151 segg. OIVA è salvaguardato, se l’impresa estera è esentata dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA, non rinuncia a tale esenzione e l’esenzione non è riconducibile esclusivamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 1bis LIVA (art. 151 cpv. 2 OIVA).
L’info IVA Procedura di rimborso contiene ulteriori informazioni in merito.

Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 LIVA; art. 151 cpv. 2 OIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).