2.1 Aspetti generali

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 22 · n. 2.1 · Italiano

I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero, che non tengono una contabilità separata per le attività svolte sul territorio svizzero, devono stilare almeno un elenco delle entrate e delle uscite nonché fornire l’indicazione del patrimonio aziendale per le suddette attività (art. 128 OIVA). Per farlo, possono servirsi della lista di controllo allegata (→  cifra 6). Le operazioni devono essere comprovate dai singoli giustificativi, dalla contabilità delle entrate e delle uscite e dal rendiconto IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggiori dettagli legati ai requisiti posti in termini di contabilità, regolarità e obbligo di registrazione si rinvia all’info IVA “Contabilità e fatturazione”.