2.1 Aspetti generali
Info IVA 22 · Imprese estere
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA 22 · n. 2.1 · Italiano
I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero, che non tengono una contabilità separata per le attività svolte sul territorio svizzero, devono stilare almeno un elenco delle entrate e delle uscite nonché fornire l’indicazione del patrimonio aziendale per le suddette attività (art. 128 OIVA). Per farlo, possono servirsi della lista di controllo allegata (→ cifra 6). Le operazioni devono essere comprovate dai singoli giustificativi, dalla contabilità delle entrate e delle uscite e dal rendiconto IVA.
[Illustrazione: nell’originale] | Per maggiori dettagli legati ai requisiti posti in termini di contabilità, regolarità e obbligo di registrazione si rinvia all’info IVA “Contabilità e fatturazione”. | |