2.2 Obbligo di conservare i libri contabili e i relativi documenti giustificativi

Info IVA 22 · Imprese estere

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 22 · n. 2.2 · Italiano

Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti sino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale (art. 42 cpv. 6 LIVA; art. 70 cpv. 2 LIVA). Essi devono pertanto essere conservati per dieci anni. I documenti commerciali necessari per il calcolo dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio di beni immobili devono essere conservati per legge per 20 anni (art. 70 cpv. 3 LIVA). In questo caso si consiglia tuttavia di estendere tale termine a 26 anni.

In merito all’obbligo del rappresentante fiscale di conservare i documenti si rinvia alla cifra 4.1.

[Illustrazione: nell’originale]

Per maggiori dettagli legati all’obbligo di conservare i libri contabili e i relativi documenti giustificativi si rinvia all’info IVA “Contabilità e fatturazione”.