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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

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Capo primo: Disposizioni Capo primo: Disposizioni generali generali

A. Nozione A. Nozione Art. 772 Art. 772

1La società a garanzia limitata è quella nella1 La società a garanzia limitata (Sagl) è quella quale due o più persone o società commerciali che si forma sotto una ditta propria, il cui si riuniscono sotto una ditta propria, capitale (capitale sociale), anticipatamente determinando anticipatamente il capitale determinato, si divide in parti (quote sociali) e sociale. alla quale partecipano uno o più soci titolari di

una o più quote sociali.

2Ciascun socio partecipa al capitale sociale2 I soci non sono personalmente responsabili conferendo una quota (quota sociale), senza dei debiti della società e sono tenuti soltanto che questa possa considerarsi come una alle prestazioni statutarie.

azione. Al di là della sua quota, il socio

risponde delle obbligazioni della società,

nei casi previsti dalla legge, fino al totale

del capitale sociale iscritto. Nel rimanente è

tenuto soltanto alle prestazioni statutarie.

3La società può proporsi ogni fine3 La società a garanzia limitata può proporsi economico, in particolar modo l'esercizio d'un anche un fine non economico.

commercio, di un'industria o d'altra impresa in

forma commerciale.

B. Capitale sociale B. Capitale sociale Art. 773 Art. 773

Il capitale sociale non può essere inferiore a Il capitale sociale non può essere inferiore a ventimila franchi né superiore a due milioni di 40'000 franchi.

franchi.

C. Quota sociale C. Quote sociali Art. 774 Art. 774

1Le quote dei singoli soci possono essere1 Lo statuto fissa il valore nominale delle disuguali, ma il loro ammontare deve essere quote sociali almeno a 100 franchi. Rimane di mille franchi almeno o d'un multiplo di salva la riduzione al di sotto di tale importo in questa somma. caso di assestamento della società.

2Ogni socio può possedere soltanto una2 Un socio può possedere più quote sociali. quota. Egli deve, al momento della

costituzione della società, versare in denaro o