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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

conferire in natura almeno il cinquanta per

cento della sua quota.

3Le quote sociali possono essere emesse soltanto per il loro valore nominale o per somma superiore.

4Ciascuna quota sociale va interamente liberata conformemente allo statuto, mediante conferimenti in denaro o in natura, mediante compensazione o, in caso di aumento del capitale, mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

D. Buoni di godimento Art. 774a

Lo statuto può prevedere l’emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima sono applicabili per analogia.

D. Numero dei soci E. Numero dei soci Art. 775 Art. 775

1Per costituire la società occorrono almeno1 Per costituire una società a garanzia limitata due soci. è sufficiente un solo socio.

2Quando in seguito il numero dei soci scenda2 Se le quote sociali in circolazione sono nelle ad uno o la società manchi degli organi mani di un unico socio, ciò va espressamente necessari, il giudice può, ad istanza d'un socio indicato nella notificazione al registro di o d'un creditore, pronunciare lo scioglimento commercio.

della società, se questa entro un congruo

termine non si pone in consonanza alla legge.

Qualora sia proposta l'azione, il giudice può,

ad istanza d'una parte, ordinare misure

provvisionali.

E. Statuto F. Statuto

I. Disposizioni richieste dalla legge I. Disposizioni richieste dalla legge Art. 776 Art. 776

Lo statuto deve contenere disposizioni sui Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società; 1. la ditta e la sede della società;

2. l'oggetto dell'impresa; 2. lo scopo della società;

3. l'ammontare del capitale sociale e della 3. l’ammontare del capitale sociale nonché il

quota d'ogni socio; numero, le eventuali categorie e il valore nominale delle quote sociali;

4. la forma nella quale devono essere fatte le 4. la gestione;

pubblicazioni sociali.

5. la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.