Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/23: Revisione totale dell'ordinanza sul tabacco · 41 pagine

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Dipartimento federale dell’interno Compendio dei risultati della procedura di consultazione

Revisione totale dell’ordinanza sul tabacco

1. Riassunto delle posizioni

Valutazione generale

Con la revisione totale dell’ordinanza sul tabacco viene ad essere concretizzato uno degli obiettivi del Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005 (obiettivo 10), il quale prevede che la dichiarazione dei prodotti del tabacco debba informare i consumatori in modo oggettivo e neutrale. Le prescrizioni relative alla dichiarazione e alle avvertenze sono state, a tale scopo, inasprite e precisate. Le modifiche proposte risultano altresì giustificate inquantoché adeguano il diritto svizzero al diritto europeo e agli standard internazionali.

Il presente disegno di revisione totale dell’ordinanza sul tabacco è stato accolto con favore dai Cantoni, dalle organizzazioni intercantonali e dalle commissioni federali, dal PS e dal PES, e da tutte le organizzazioni del settore sanitario. È ampiamente favorevole all’ordinanza anche la maggior parte delle organizzazioni dell’industria e del commercio di tabacco. Il PLR chiede, quanto ad esso, una sostanziale rielaborazione del testo in base alle sue proposte. L’UDC, come pure diverse organizzazioni economiche, respingono invece il disegno, ritenendo che esso sia troppo radicale in molti punti.

Le organizzazioni del settore sanitario, le organizzazioni giovanili e le organizzazioni di tutela dei consumatori vorrebbero migliorare la prevenzione del tabagismo e integrare quindi nella revisione dell’ordinanza prescrizioni più severe a questo proposito. L’industria e il commercio di tabacco, così come i loro fornitori, vedono invece minacciati i propri interessi e i Cantoni o i Comuni in cui hanno sede le aziende produttrici di sigarette temono le conseguenze economiche di un loro ridimensionamento o di una loro fuga.

Niente sostanze edulcoranti o nocive quali additivi nei prodotti del tabacco (art. 5)

Alcune sostanze autorizzate quali additivi nei prodotti del tabacco hanno incontrato più volte il parere sfavorevole dei Cantoni e delle organizzazioni del settore sanitario. Da una parte si critica il fatto che l’effetto tossico o d’incentivo al consumo delle sostanze incriminate sia troppo poco conosciuto; dall’altra si è contrari ad autorizzare l’aggiunta di edulcoranti, cacao, caramello e caffè, poiché questi renderebbero più attrattivi per i giovani i prodotti del tabacco.

Metodi di misurazione realistici e nessuna nuova procedura d’esecuzione (art. 7, 8 e 10)

Diverse organizzazioni giovanili, del settore sanitario e di tutela dei consumatori fanno notare che i metodi di misurazione usati per determinare i valori delle sostanze nocive presenti nei prodotti del tabacco non tengono correttamente conto del comportamento individuale in fatto di fumo; la loro dichiarazione sarebbe pertanto opinabile. Alcuni Cantoni si esprimono a favore del mantenimento delle misure di controllo previste dalla legge sulle derrate alimentari, la quale si basa su controlli autonomi da parte dei fabbricanti e su controlli ufficiali per prove a caso eseguiti conformemente ai metodi di analisi prescritti nel Manuale svizzero delle derrate alimentari.

No alla regolamentazione per le sigarette esportate (art. 7)

La fissazione del tenore massimo di sostanze nocive per le sigarette vendute in Svizzera è incontestata. L’applicazione dei valori di tenore massimo alle sigarette esportate ha anch’essa incontrato più volte il plauso delle organizzazioni del settore sanitario: la misura impedirebbe infatti che la Svizzera esporti sigarette di cui è vietata la vendita o l’esportazione nei paesi UE. Gran parte dell’industria del tabacco e delle sue associazioni, delle organizzazioni del commercio di prodotti del tabacco, delle associazioni economiche, come pure alcuni Cantoni e Comuni,