Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/23: Revisione totale dell'ordinanza sul tabacco · 41 pagine
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Dipartimento federale dell’interno Compendio dei risultati della procedura di consultazione
Revisione totale dell’ordinanza sul tabacco
2. Introduzione
Situazione iniziale: motivi della revisione, obiettivi dell’ordinanza
Il consumo di tabacco e di prodotti del tabacco rappresenta un problema sanitario serio e persistente in Svizzera e nel mondo. Nessun altro fattore di rischio contribuisce infatti in maniera così determinante a ridurre la speranza di vita come il consumo di tabacco. Ogni anno quest’ultimo è responsabile in Svizzera di circa 8'300 morti premature, generando costi per malattia e perdita di produttività per 5 miliardi di franchi. Per rafforzare la prevenzione, il Consiglio federale ha perciò approvato, il 5 giugno 2001, il Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005. Ad attuare il Programma è chiamato il Dipartimento federale dell’interno (DFI). Oltre a perseguire diverse altre finalità, il Programma prevede, all’obiettivo 10, che la dichiarazione dei prodotti del tabacco debba informare i consumatori in modo oggettivo e neutrale.
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Le proposte di modifica dell’ordinanza del 1° marzo 1995 sul tabacco mirano ora a concretizzare questo obiettivo del Programma. Nel disegno di revisione totale dell’ordinanza, le prescrizioni relative alla dichiarazione e alle avvertenze sono state infatti inasprite e precisate, portando così la Svizzera ad allinearsi agli orientamenti già adottati negli ultimi anni da molti altri Stati.
Le modifiche proposte risultano altresì giustificate inquantoché adeguano il diritto svizzero al diritto europeo e agli standard internazionali. Vengono così a valere per la Svizzera gli stessi principi validi per i suoi principali partner commerciali e in particolare per l’UE, la quale, il 5 giugno 2001, ha in effetti emanato una direttiva che prevede disposizioni più severe in materia di prodotti del tabacco. Mediante la revisione totale dell’ordinanza, possono inoltre essere soddisfatte anche le esigenze dell’articolo 11 (etichettatura dei prodotti del tabacco) della Convenzione quadro OMS sul tabacco. Tutte queste prescrizioni consentiranno d’ora innanzi ai fumatori di informarsi in modo dettagliato e completo sui prodotti del tabacco. Le avvertenze apposte sugli imballaggi contribuiscono infatti a sensibilizzare i consumatori sulla nocività del fumo e, in virtù dell’obbligo di notifica, permettono alle autorità di avere una visione d’insieme delle sostanze usate per la fabbricazione di questi prodotti.
Procedura di consultazione
Il DFI ha avviato la procedura di consultazione il 10 luglio 2003. Le organizzazioni invitate a partecipare alla consultazione erano 133. Di queste, 88 hanno fatto pervenire una presa di posizione, facendo registrare un tasso di rispondenza del 66%. A queste 88 sono poi andate ad aggiungersi 47 prese di posizione inviate da organizzazioni non espressamente invitate a partecipare alla consultazione. In totale, le prese di posizione pervenute in ordine alla consultazione sono state dunque 135. Hanno partecipato alla consultazione: tutti i Cantoni esclusi GL e SO, 6 organizzazioni intercantonali, 3 commissioni federali, 7 partiti politici, 5 associazioni di categoria del mondo economico, 9 organizzazioni economiche, 20 organizzazioni attive nel settore della produzione e della vendita di prodotti del tabacco, 2 organizzazioni di tutela dei consumatori, 5 tra organizzazioni giovanili, didattiche e sportive, 33 organizzazioni del settore sanitario, il
1 RS 817.06