Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/23: Revisione totale dell'ordinanza sul tabacco · 41 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Dipartimento federale dell’interno Compendio dei risultati della procedura di consultazione

Revisione totale dell’ordinanza sul tabacco

respingono invece la restrizione d’esportazione, ritenendo che dietro di essa si celi un pericolo: quello, cioè, che l’industria elvetica delle sigarette, essenzialmente vocata all’export, si veda costretta ad abbandonare l'ubicazione in Svizzera.

Obbligo di notifica (art. 9)

L’obbligo di notifica delle sostanze nocive e degli additivi presenti nei prodotti del tabacco incontra il favore di tutti i Cantoni, le organizzazioni del settore sanitario e le organizzazioni di tutela dei consumatori che si sono espressi al riguardo: esso sarebbe infatti necessario per informare correttamente i fumatori circa il prodotto. L’industria del tabacco teme invece che in questo modo non sia più garantita la protezione delle ricette di fabbricazione delle singole marche e propone una diversa formula di fornitura dei dati. A favore della tutela del segreto di produzione si pronunciano anche il PLR, l’UDC, come pure gran parte delle associazioni economiche e delle organizzazioni del commercio di tabacco.

Caratterizzazione dei prodotti del tabacco (art. 11-14)

Il consolidamento della caratterizzazione dei prodotti del tabacco e l’adeguamento alle disposizioni internazionali, specie a quelle della Convenzione quadro dell’OMS per il contenimento del consumo di tabacco (Convenzione quadro OMS sul tabacco), sono incontestati. Il PES e le organizzazioni del settore sanitario chiedono di ingrandire ulteriormente l’area di stampa delle avvertenze in modo da coprire più del 50% della faccia più larga dei pacchetti di sigarette. I fabbricanti di prodotti del tabacco, le organizzazioni del commercio di prodotti del tabacco e le associazioni economiche trovano per contro sufficienti le disposizioni della Convenzione quadro OMS sul tabacco, che prevedono una superficie minima di copertura del 30%.

Impiego di fotografie a colori (art. 11)

La possibilità di ricorrere all’uso di fotografie a colori allo scopo di illustrare le conseguenze del consumo di tabacco incontra il favore dei Cantoni e delle organizzazioni del settore sanitario. L’industria delle sigarette vorrebbe tuttavia delegare al Consiglio federale la competenza di decidere circa il loro impiego ed essere consultata prima di una loro introduzione. Il PLR, le associazioni del commercio di prodotti del tabacco e le organizzazioni economiche giudicano invece la misura sproporzionata e la respingono.

Divieto di usare diciture suscettibili di dare l’impressione che un prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri (art. 16)

Il divieto di usare diciture come «light» o «mild», che trasmettono ingannevolmente l’idea di una minor nocività, è accolto con espresso favore dai Cantoni, come pure dalle organizzazioni del settore sanitario, dalle organizzazioni di tutela dei consumatori e dalle organizzazioni giovanili. Questi chiedono peraltro che il divieto di usare simili diciture si applichi non solo agli imballaggi, ma anche alla pubblicità e agli articoli promozionali. Il PLR, il PLS, le organizzazioni economiche, come pure i fabbricanti e le associazioni del commercio di prodotti del tabacco, si pronunciano invece a favore del mantenimento di tali diciture, a condizione che esse si riferiscano esplicitamente al gusto delle preparazioni.

Disposizioni transitorie (art. 20)

Il termine transitorio di un anno è giudicato troppo breve tanto dai fabbricanti di prodotti del tabacco e dalle organizzazioni economiche, quanto dalle associazioni del commercio di prodotti del tabacco. Sia gli uni che gli altri chiedono un termine transitorio di tre anni come nell’ordinanza sul tabacco attualmente in vigore.