Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/208: Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella · 7 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell'articolo 38 LBVM DFF ____________________________________________________________________________________________________________

1 Situazione iniziale

La vigente disposizione relativa all'assistenza amministrativa nella legge federale sulle borse (LBVM) deve essere sottoposta a revisione. Infatti, l'assistenza amministrativa nei confronti di alcuni Stati è attualmente completamente bloccata e le direttive internazionali determinanti non possono essere rispettate. A causa del carattere restrittivo dell'assistenza amministrativa prevista dalla legge sulle borse, la piazza finanziaria svizzera ha acquisito la fama di piazza finanziaria che rende possibili gli abusi di mercato e che non collabora al perseguimento efficace dei reati borsistici. Per la Svizzera questa situazione comporta svantaggi concorrenziali sul mercato internazionale, dove l'autorizzazione a svolgere un'attività economica dipende da una collaborazione soddisfacente tra le competenti autorità di vigilanza. La revisione è pertanto nell'interesse economico della piazza finanziaria Svizzera.

Il disegno di revisione posto in consultazione si prefigge di colmare le lacune esistenti. Il principio di confidenzialità è ora subordinato alla riserva di prescrizioni estere sulla pubblicità dei procedimenti. Inoltre, d'ora in poi le informazioni trasmesse potranno essere comunicate a ulteriori organi senza l'approvazione della Commissione delle banche, ma soltanto allo scopo di attuare regolamentazioni in materia di borse, commercio di valori mobiliari e commercianti di valori mobiliari (principio di specialità). La trasmissione alle autorità penali per uno scopo diverso resta tuttavia possibile soltanto se tutte le condizioni per l'assistenza giudiziaria in materia penale sono soddisfatte, anche quella della doppia punibilità. La procedura del cliente viene mantenuta, ma è resa più stringata e sollecita affinché le informazioni richieste possano essere trasmesse entro sei mesi.

Nel mese di novembre del 2003, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di avviare una procedura di consultazione sulla revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella legge federale sulle borse (LBVM). La procedura di consultazione si è conclusa il 30 aprile 2004.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, il Tribunale federale, 13 partiti politici, dieci associazioni mantello dell'economia nonché altre 27 organizzazioni.

20 Cantoni (tutti tranne AR, SG, UR, GL, OW e VD), cinque partiti politici (PS, UDC, PLR, PPD e UDF), tre associazioni mantello (Economiesuisse, Associazione svizzera dei banchieri [Associazione dei banchieri] e Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]) nonché altre sette organizzazioni (Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni, Borsa Svizzera SWX [SWX], Associazione delle banche cantonali, Associazione svizzera dei banchieri privati, Unione Svizzera dei Fiduciari, Associazione Svizzera d'Assicurazioni e Associazione delle banche estere in Svizzera) hanno inoltrato loro osservazioni materiali. Alla consultazione hanno inoltre preso parte tre altri partecipanti (Federazione Holding, Gruppo di lavoro Swissaid e Studio legale B&P).