Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/208: Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella · 7 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell'articolo 38 LBVM DFF ____________________________________________________________________________________________________________
zioni delle autorità di vigilanza statunitensi al pubblico tramite i media) può venire a conoscenza di fattispecie (asserite).
3.3 Proposte
3.3.1 Revisione dell'articolo 161 CP
La SWX, l'Associazione delle banche estere in Svizzera e il Canton Lucerna chiedono una per quanto possibile rapida revisione dell'articolo relativo ai reati insider.
L'Associazione dei banchieri, l'Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione, Economiesuisse e il Canton Appenzello Interno propongono di stralciare, senza sostituzione, l'articolo 161 numero 3 CP.
Il PS è contrario a una revisione simultanea dell'articolo relativo ai reati insider, poiché provocherebbe un ritardo della revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa.
3.3.2 Terzi non implicati secondo l'articolo 38 capoverso 4 terzo periodo LBVM
Economiesuisse, la Federazione Holding, l'Associazione svizzera dei banchieri privati e il Canton Appenzello Interno chiedono un'interpretazione estensiva dell'espressione "informazioni concernenti persone manifestamente non implicate". L'Associazione delle banche estere in Svizzera auspica che nel messaggio venga fatta chiarezza su questo punto. Secondo Appenzello Interno e l'Associazione svizzera dei banchieri privati, i terzi non implicati devono poter fruire di ogni eccezione atta a dispensarli dalla procedura e dalla trasmissione ad autorità estere delle loro informazioni relative ai clienti.
Il PLR vorrebbe modificare il capoverso 4 in modo da escludere che nella prassi soltanto terzi incaricati siano considerate persone manifestamente non implicate nella fattispecie da verificare.
3.3.3 Termine di impugnazione secondo l'articolo 38 capoverso 5 LBVM
La Chambre Vaudoise des Arts et Métiers, l'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni e lo Studio legale B&P auspicano che sia mantenuto il termine di 30 giorni per impugnare le decisioni dell'autorità di vigilanza concernenti la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza.
L'Associazione delle banche cantonali critica la limitazione dei diritti delle persone interessate dall'assistenza amministrativa attraverso relative prescrizioni procedurali.
3.3.4 Diversi
Con riferimento al capoverso 2 lettera a, il Canton Zurigo propone di prevedere delle sanzioni nel caso in cui le informazioni trasmesse non vengano utilizzate unicamente nel quadro del principio di specialità. Con riguardo al principio di proporzionalità di cui al capover-