Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/208: Revisione delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa nella · 7 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione relativa alla revisione dell'articolo 38 LBVM DFF ____________________________________________________________________________________________________________

so 4, Zurigo solleva la questione se per il disbrigo di una richiesta di informazioni proveniente da autorità estere non debba essere posta come condizione l'esistenza di un valore patrimoniale minimo per contenere gli oneri amministrativi e le elevate spese di una simile procedura.

Secondo l'Associazione delle banche cantonali e il Cantone dei Grigioni, in caso di trasmissione di informazioni è obbligatorio eseguire la procedura del cliente, secondo cui le persone oggetto di una trasmissione devono necessariamente essere informate del fatto che, nel quadro del principio di specialità, i loro dati potrebbero essere trasmessi anche ad autorità incaricate del perseguimento penale.

Il Canton Lucerna rinvia al gruppo di esperti istituito a livello federale per la rielaborazione del diritto penale fiscale e propone di attendere le conclusioni di questo gruppo di esperti al fine di effettuare la presente revisione in sintonia con quella del diritto penale fiscale.

Il Canton Giura propone di completare il capoverso 2 lettera a con l'espressione "y compris à des autorités pénales", al fine di chiarire ulteriormente che, nell'ambito del principio di specialità, è possibile trasmettere informazioni anche ad autorità penali.

La Chambre Vaudoise des Arts et Métiers propone di stralciare il primo e secondo periodo del capoverso 4 del disegno ("La procedura amministrativa è eseguita sollecitamente. La Commissione delle banche tiene conto del principio di proporzionalità.") poiché contengono un principio giuridico evidente e generale.

Secondo lo Studio legale B&P nel capoverso 2 lettera b occorre stralciare la riserva delle prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l'informazione del pubblico su tali procedimenti oppure non deve essere ammessa l'informazione del pubblico attraverso Internet o analoghi mezzi di comunicazione generalmente accessibili. Esso propone inoltre di stralciare il capoverso 3 e l'ultimo periodo del capoverso 6 (quest'ultimo perché a suo avviso l'assistenza amministrativa rientra materialmente nell'assistenza giudiziaria a causa del suo riferimento principale al diritto in materia di reati insider).