Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/13: Revisione parziale del Codice civile svizzero (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario) · 486 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

particolare di tutte le restrizioni della proprietà, come sarebbe previsto dal disegno di legge sull’informazione geografica.

Due terzi dei Cantoni e gran parte dei partecipanti alla consultazione sostengono la proposta secondo cui gli oneri fondiari di diritto pubblico e le ipoteche legali di diritto cantonale il cui importo supera 1 000 franchi non possono più essere opposte a terzi in buona fede se non sono state iscritte nel registro fondiario entro un determinato termine. Sono favorevoli al rafforzamento dell’effetto di pubblicità del registro fondiario, in particolare per quel che riguarda la tutela degli acquirenti in buona fede. La maggior parte degli interpellati, tuttavia, ritiene che i termini d’iscrizione nel registro fondiario siano troppo brevi; pochi altri li considerano troppo lunghi. Soprattutto i Cantoni, strenui oppositori dell’obbligo d’iscrizione, sono dell’avviso che provochi un peggioramento della situazione e che implichi un ingente dispendio amministrativo (ad es. GE, OW, SG, SO). Essi sono sostenuti dalla Conferenza fiscale delle città, la quale teme ripercussioni incisive sugli enti pubblici nell’ambito della riscossione di crediti fiscali.

È stata accolta quasi all’unanimità la novità secondo cui le ipoteche legali - che spettano al creditore che ha sostenuto spese al fine di evitare il deprezzamento del fondo costituito in pegno o di porvi rimedio - non possono più essere opposte all’acquirente in buona fede, se non sono state iscritte nel registro fondiario entro un determinato termine e nella misura in cui il loro importo non superi 1 000 franchi. Numerosi consultati, tuttavia, mettono in questione l’importo minimo (troppo alto o troppo basso) e il termine d’iscrizione (troppo lungo o troppo breve).

Soltanto una parte degli interpellati saluta la proposta di far menzionare nel registro fondiario non soltanto il regolamento per l’uso e l’amministrazione convenuto dai comproprietari, ma anche le misure amministrative da essi decise, le sentenze e gli ordini del giudice (ad es. HEV, SBV, SbBG, SNV, SVIT, VIV). I partecipanti alla consultazione che respingono tale proposta, tra cui numerosi Cantoni (ad es. AG, BE, GE, GL, LU, NW, TG, ZG), rimandano in particolare al dispendio supplementare, alla conseguente mancata chiarezza e alla permanente incompletezza del registro fondiario. La maggioranza degli interpellati respinge la proposta di far menzionare nel registro fondiario l’amministratore nominato dall’assemblea dei comproprietari o dal tribunale.

La possibilità di far annotare un numero qualsiasi di disposizioni del contratto di superficie è accolta soltanto da una minoranza degli interpellati che si sono espressi a tal riguardo (GE, VIV, ufficiale del registro fondiario AR); i restanti consultati respingono tale possibilità, perché la giudicano troppo permissiva (GL, NW) o chiedono che vi si ricorra soltanto nell’ambito del canone del diritto di superficie e dell‘indennità di riversione (ad es. LU, SG, TG, ZG, VSGV).

324 Vigilanza sul registro fondiario

Il Tribunale federale accoglie favorevolmente il fatto che l’autorità federale di alta vigilanza (eventualmente anche le autorità cantonali di vigilanza) possa ricorrere già contro le decisioni della prima autorità di ricorso cantonale. Ritiene per contro insoddisfacente che ai Cantoni non sia stato prescritto di istituire due autorità di ricorso. I Cantoni di Argovia e Grigioni chiedono invece di rinunciare all’estensione della competenza ricorsale della Confederazione, poiché ne deriverebbe un onere amministrativo supplementare. Tre Cantoni (AG, FR, VD) rimandano al fatto che da loro l‘autorità di vigilanza e l’autorità di ricorso di prima