Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/46: PARCHEM: Consultazione relativa agli avamprogetti delle ordinanze dipartimentali del DFI sul nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 9 pagine
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3 Sintesi dei risultati
3.1 In generale
Nessuna parte consultata ha respinto le cinque ordinanze del DATEC. Al contrario, in numerosi pareri è stata ribadita l’importanza di una
formazione e di un perfezionamento validi, quali strumenti di prevenzione per la protezione dell’ambiente e della salute.
Se alcuni servizi hanno chiesto di raggruppare tutte le ordinanze del DATEC e del DFI concernenti le autorizzazioni speciali, altri enti hanno accolto con favore la suddivisione delle ordinanze proposta in base al pubblico interessato. Ciò nonostante è stata auspicata un'armonizzazione quanto più ampia possibile delle diverse ordinanze dipartimentali.
Numerosi servizi, in particolare cantonali, hanno chiesto la creazione di un indice centrale di tutte le autorizzazioni speciali (inclusi i diplomi professionali riconosciuti equivalenti) a livello federale (p. es. centro PARCHEM) oppure, come chiesto da alcuni servizi, presso gli enti
responsabili. Singoli servizi cantonali hanno inoltre proposto di istituire un unico certificato di autorizzazione speciale per tutti coloro che
dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie, ossia anche per i titolari di un diploma di formazione riconosciuto.
In linea di massima è stata inoltre favorevolmente accolta l’abolizione di una scadenza delle autorizzazioni speciali, nonché l’obbligo per i loro titolari di seguire regolarmente corsi di perfezionamento.
Alcune riserve sono state mosse nei confronti del riconoscimento automatico delle autorizzazioni speciali internazionali, in quanto i loro detentori non conoscerebbero sufficientemente la normativa svizzera.
Secondo l’ORRPChim (art. 7) i prodotti per la protezione del legno, i
prodotti refrigeranti e i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati esclusivamente da coloro che possiedono personalmente un’apposita
autorizzazione speciale, oppure da coloro che sono stati istruiti dal
titolare di una simile autorizzazione. Dalla consultazione emerge la
richiesta da parte di numerosi servizi di precisare il significato di
“istruiti”.
Riassumendo si può dunque affermare che l’utilità delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari, di prodotti per la
protezione del legno e di prodotti refrigeranti è indiscussa e che la loro applicazione è ben avviata. La struttura delle ordinanze proposta non ha quasi sollevato critiche e lo snellimento a livello cantonale, soprattutto nei settori dell’orticoltura, del giardinaggio e dell’agricoltura, riscuote particolare successo. Anche le associazioni e le organizzazioni si sono dette d’accordo, in particolare visto il ruolo attivo svolto dai principali organismi del settore (p. es. l’Unione svizzera dei contadini,
l’Associazione svizzera maestri giardinieri, l’Associazione svizzera del freddo) quali strutture istituzionali.
3.2 Osservazioni sull’ORRPChim
Svariati pareri riguardano gli articoli concernenti le autorizzazioni
speciali contenuti nell’ORRPChim, oppure l’ORRPChim in generale. Le
critiche vertono sul fatto che l’attuale versione dell’ORRPChim non era disponibile e che i rimandi non coincidevano più con la versione inviata in