Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine

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brevettabilità delle parti del corpo umano. Privilegiano invece il divieto di brevettare le sequenze di geni.

Convenzione sulla diversità biologica4/ «Access and benefit sharing»: la maggior parte dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente la divulgazione della fonte di risorse genetiche e del sapere tradizionale nella domanda di brevetto, in quanto considerata uno strumento a favore della trasparenza. Pareri discordi sono espressi in vece in merito all’eventuale introduzione, da parte della Svizzera, di una tale disposi zione nella legge sui brevetti senza che sia stata precedentemente sancita da un ob bligo internazionale o da una disposizione armonizzata a livello internazionale. Vi è di saccordo anche sulla linea da seguire in caso di incompatibilità della disposizione con il trattato sul diritto dei brevetti (PLT), ossia se dare priorità alla ratifica dell’accordo o all’introduzione della disposizione relativa alla divulgazione della fonte.

3.2 Ratifica dell’Atto di revisione CBE

Una netta maggioranza dei pareri, che si esprimono in merito alla ratifica dell’Atto di revi sione CBE, accoglie favorevolmente le necessarie modifiche della legge sui brevetti. In particolare PLR, quattro organizzazioni mantello, i rappresentanti dell’economia e dell’industria nonché i rappresentanti della ricerca e delle organizzazioni giuridiche sono a favore della ratifica. La disposizione della protezione brevettuale per nuove indicazioni mediche di sostanze chimiche conosciute solleva alcune critiche. PES, santésuisse e due associazioni per la tutela dei consumatori si dicono contrari a sancire nella legge la prote zione di indicazioni mediche. Ulteriori osservazioni si riferiscono alle conseguenze di un ef fetto retroattivo della nullità di un brevetto sui contratti di licenza.

Con preoccupazione alcuni partecipanti alla consultazione si chiedono se un ritardo nell’iter legislativo possa causare l’esclusione della Svizzera dall’Organizzazione europea dei brevetti. Richiedono pertanto di creare almeno le condizioni per la ratifica dell’atto di revisione CBE, nel caso non si delineasse alcun consenso riguardo alle invenzioni biotec nologiche.

3.3 Ratifica dell’Accordo sulle lingue CBE

La ratifica dell’Accordo sulle lingue CBE è accolta positivamente da tutti i partecipanti che si sono espressi a riguardo. Nella maggior parte dei pareri si evoca la risultante riduzione dei costi, l’armonizzazione a livello internazionale della procedura di rilascio del brevetto e la presenza de facto dell’inglese come lingua standard nel campo della tecnica. La ratifica è nell’interesse anche di università e PMI. Non è tuttavia necessario che la Svizzera acce leri i tempi emendando le opportune modifiche prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sul le lingue. Taluni partecipanti temono ritardi a causa di un eventuale mancato consenso

4 Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (Convenzione sulla biodiversità; RS 0.451.43).