Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/68: Modifica e abrogazione di atti legislativi nell'ambito della protezione delle acque · 5 pagine

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4 Commento alle modifiche dei singoli articoli

LPAc art. 4 lett. gbis

9 Cantoni e l’Unione svizzera dei contadini chiedono una definizione più precisa del concetto di “liquidi nocivi alle acque”, allo scopo di evitare un inasprimento involontario delle esigenze poste agli impianti per scarti provenienti dall’agricoltura, derrate alimentari e beni voluttuari liquidi. 12 Cantoni rivendicano l’adeguamento alle norme internazionali della classificazione dei liquidi nocivi alle acque, ma, oltre a quella tedesca, non ne esistono altre. Diversi rappresentanti dell’economia auspicano che venga mantenuta la classificazione svizzera di tali liquidi.

LPAc art. 19 cpv. 2

7 Cantoni e un Semicantone invocano il mantenimento delle disposizioni attuali sull’obbligo di autorizzazione; gli altri non prendono posizione oppure si dicono favorevoli alla limitazione proposta (5 Cantoni e un Semicantone).

Numerosi Cantoni e alcuni rappresentanti dell’economia esigono tuttavia che, anche nei settori particolarmente minacciati, i piccoli impianti siano esonerati come finora dall’obbligo di autorizzazione. Alcuni Cantoni vorrebbero esentare dall’obbligo di autorizzazione anche i piccoli serbatoi con un volume utile complessivo superiore a 4000 litri. In generale si chiede che l’OPAc preveda una chiara delimitazione.

11 Cantoni auspicano l’assoggettamento all’obbligo di autorizzazione per determinati tipi di impianto al di fuori dei settori particolarmente minacciati (tra cui impianti interrati, grandi serbatoi, piazzole di travaso, impianti d’esercizio o circuiti). Si teme che senza l’assistenza tecnica dell’autorità tali impianti non vengano gestiti nel rispetto delle norme. Alcuni Cantoni chiedono che il diritto federale conceda loro la possibilità di introdurre l’obbligo di autorizzazione per determinati impianti al di fuori dei settori particolarmente minacciati.

LPAc art. 22 cpv. 1

La maggior parte dei Cantoni e delle associazioni del settore dei serbatoi, come pure la Società svizzera dei proprietari fondiari propongono di fissare in modo vincolante gli intervalli di tempo tra un controllo periodico e l’altro per gli impianti assoggetti all’obbligo di autorizzazione.

LPAc art. 22 cpv. 2

Alcuni Cantoni auspicano l’assoggettamento dei contenitori per il deposito, delle condotte e delle piazzole di travaso al principio di prevenzione, facile scoperta e ritenuta delle fughe di liquidi.

LPAc art. 22 cpv. 2bis

In diverse prese di posizione si deplora che questo capoverso non definisce né a chi si indirizza la prescrizione né chi – su tale base – deve assolvere gli obblighi. È inoltre avanzata la richiesta di precisare quali qualificazioni sono necessarie allo svolgimento di lavori negli impianti con liquidi nocivi alle acque e come garantirne la qualità. Alcuni Cantoni desiderano che venga prescritto chi deve controllare l’osservanza dello stato della tecnica.

LPAc art. 22 cpv. 2ter