Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/70: Protocollo aggiuntivo concernente l'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE · 6 pagine

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Protocollo relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) Risultati della consultazione

1 Risultati della consultazione

11 In generale

Il 2 luglio 2004 è stata aperta la procedura di consultazione concernente l’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell’UE; la procedura si è protratta fino al 17 settembre 2004. La Conferenza dei Governi cantonali (CdC), singoli Go verni cantonali, i partiti politici, le associazioni mantello nonché altre organizzazioni interessate al Protocollo aggiuntivo si sono pronunciate nel quadro della procedura di consultazione svolta per scritto dal Consiglio federale.

Solo una parte delle numerose cerchie interpellate ha formulato una presa di posizione esplicita. Nelle prese di posizione sono stati sollevati i seguenti argomenti:

- quasi tutte le cerchie interpellate – salvo rare eccezioni – si esprimono positivamente circa i risultati dei negoziati, sottolineando la grande importanza economica dell’ALC. Esse considerano una grande opportunità per la Svizzera la possibilità di mantenere le attuali restrizioni di accesso al mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni, aumento progressivo dei contingenti, controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro) fino al massimo al 2011, e quindi anche l’apertura graduale e controllata del mercato del lavoro;

- il risultato dei negoziati garantisce che la Svizzera non sarà svantaggiata nei confronti degli attuali quindici Stati membri (soluzione equivalente);

- l’estensione della libera circolazione delle persone semplifica la procedura per il reclutamento di manodopera specializzata nei nuovi Stati membri qualora non sia possibile trovare la manodopera necessaria all’interno del Paese, e migliora la funzionalità e la flessibilità del mercato del lavoro svizzero;

- la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i nuovi Stati membri non deve condurre a un dumping salariale e sociale; occorre pertanto evitare, mediante misure di accompagnamento, l’instaurarsi di una concorrenza sleale che mini le prescrizioni concernenti gli orari di lavoro e i salari;

- le modifiche di legge necessarie a garantire l’attuazione trasparente del Protocollo aggiuntivo sono approvate senza eccezioni;

- diverse cerchie consultate si dicono preoccupate dall’eventualità di un referendum contro l’estensione dell’ALC, che potrebbe avere conseguenze fatali per la via bilaterale; la denuncia dei Bilaterali I avrebbe un effetto disastroso per l’economia svizzera.

111 Risultati della procedura di consultazione presso i tribunali federali

Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni rinunciano a pronunciarsi esplicitamente.

112 Risultati della procedura di consultazione presso i Cantoni

La CdC e tutti i Cantoni sono stati consultati. La CdC ha elaborato una presa di posizione comune che ha sottoposto ai Cantoni per decisione. Alla seduta plenaria della CdC del 17 settembre 2004, 26 Governi cantonali hanno approvato una presa di posizione comune. I Cantoni Appenzello Interno ed Esterno, Basilea Campagna, Friburgo, Vallese e Vaud si sono invece espressi individualmente.

I Cantoni sono persuasi che l’estensione dell’ALC comporterà dei vantaggi sia per la Svizzera sia per i nuovi Stati membri e vedrebbero di buon occhio un’entrata in vigore per quanto possibile celere di tale estensione. I Cantoni prendono inoltre atto con soddisfazione del fatto che il presente Protocollo aggiuntivo consente di adempiere in larga misura alle loro esigenze. Considerano positivo il fatto che i risultati dei negoziati consentono un regime transitorio equivalente, nell’insieme, a quello convenuto nel atto di adesione tra i quindici vecchi Stati membri e i dieci Stati aderenti.

Pur approvando i risultati dei negoziati, i Cantoni evocano alcuni problemi organizzativi risultanti dalla coesistenza di tre sistemi di ammissione diversi per la manodopera dipendente (persone sottostanti all’ALC,