Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/70: Protocollo aggiuntivo concernente l'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE · 6 pagine

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114 Risultati della procedura di consultazione presso le associazioni mantello, le parti sociali e le altre organizzazioni interessate

114.1 In generale

In generale si può affermare, riassumendo, che la prevista estensione graduale e controllata della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri è approvata anche dalle altre organizzazioni consultate. È in particolare fatta menzione del migliorato accesso al mercato di sbocco comprendente 75 milioni di potenziali consumatori. È inoltre rilevata l’apertura di un interessante mercato di reclutamento, che da un lato estende il potenziale di manodopera qualificata per la Svizzera e dall’altro consente di coprire il fabbisogno di manodopera poco qualificata (p.e. nel turismo, nella ristorazione, nel settore sanitario, nell’edilizia e nel genio civile, nell’agricoltura). La maggior parte delle cerchie consultate sono persuase che l’estensione graduale dell’ALC non provocherà un’immigrazione massiccia in Svizzera. Ritengono adeguati i periodi transitori – onde consentire all’estensione della libera circolazione delle persone di raccogliere un certo consenso sul piano della politica nazionale.

L’Associazione dei Comuni svizzeri deplora l’assenza, nei commenti relativi alla consultazione, di affermazioni sulle possibili conseguenze dell’esecuzione dell’ALC sul piano comunale, segnatamente per le regioni in prossimità della frontiera. Anche le associazioni attirano l’attenzione sulle conseguenze fatali che scaturirebbero da un atteggiamento di rifiuto, da parte della Svizzera, per quel che concerne l’estensione della libera circolazione delle persone – le conseguenze della “clausola ghigliottina” sarebbero catastrofiche per l’economia svizzera.

114.2 La circolazione delle persone in senso stretto

Due rappresentanti dell’agricoltura (Unione Svizzera dei Contadini e Unione svizzera produttori di verdura) sostengono un’opinione diversa. Esigono che vengano stralciate le condizioni in materia di qualifiche per i soggiorni inferiori a quattro mesi non soggetti a contingente. Le disposizioni esistenti, quali la priorità dei lavoratori indigeni e il controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, bastano a controllare congruamente il numero delle entrate. Non è pertanto necessario emanare disposizioni limitative dal profilo numerico né aumentare massicciamente i contingenti.

La “Hotel & Gastro Union” considera importante un coordinamento della Svizzera con l’Europa dei Quindici per quel che concerne l’apertura graduale, dal momento che il livello salariale in Svizzera rende il nostro Paese particolarmente attrattivo per la manodopera proveniente dai dieci nuovi Stati membri. La regolamentazione convenuta in materia di contingenti comporta dei pericoli segnatamente qualora l’Europa dei Quindici mantenesse, nei sette anni del periodo transitorio, limitazioni di ammissione restrittive sul piano nazionale.

114.3 Riconoscimento dei diplomi

La Croce Rossa Svizzera si esprime esplicitamente sul riconoscimento dei diplomi. Prende atto con soddisfazione del fatto che la Svizzera si riserva il diritto di esigere, per il riconoscimento di determinati diplomi (ostetrica e assistenza infermieristica generale), che le persone interessate svolgano un percorso formativo di adattamento o sostengano un esame d’idoneità. Ciò contribuisce a che la buona qualità delle prestazioni assistenziali, riconosciuta alla Svizzera, non abbia ad essere rimessa in questione dopo l’estensione dell’ALC.

114.4 Sicurezza sociale

Il coordinamento della sicurezza sociale con i dieci nuovi Stati membri è generalmente approvato; vi sono tuttavia due sole prese di posizione concrete in merito. Secondo l’associazione mantello delle PMI, il coordinamento contribuisce a rendere più comprensibile l’applicazione del diritto vigente. L’estensione crea una sicurezza giuridica tra la Svizzera e i dieci nuovi Stati membri, che attualmente non è garantita.

La “Fédération des Entreprises Romandes” deplora il fatto che non siano ancora disciplinate le questioni inerenti al computo dei periodi di affiliazione all’estero nel caso di rendite per i figli ai sensi dell’AVS/AI e all’esclusione dal campo di applicazione dei lavoratori indipendenti sottostanti al sistema degli assegni familiari.