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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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Disposiäoni tmnsitorie
1 Gli assicurati devono informare per scritto ogni assicurato entro il 31 ottobre 2004 al piü tardi sulle nuove franchigie opzionali e sulle riduzioni dei premi accordate in relazione ad esse.
2 Per gli assicurati che hanno scelto una franchigia opzionale, a partire da1 l'’ gennaio 2005 si applica la stessa franchigia opzionale o, se questa non ë offerta daI loro assicuratore neI loro Cantone per iI loro gruppo d'etä, la franchigia opzionale d'importo appena superiore offerta daI loro assicuratoreneI loro Cantone per iI loro gruppo d'etä, se essi non hanno scelto un'altra franchigia.
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1Eccettuatoil capoverso 2, la presentemodifica entra in vigore il 1'’ gennaio2005. 2Il capoverso l delle disposizioni transitorieentra in vigore il 1'’ ottobre 2004.
2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidentedella Confederazione, Joseph Deiss
La c:,acc:licl a della Confecë,'azione, Annemarie Huber-Hotz