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Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 2 pagine
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Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 21 maggio 20031 concernente i lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis (nuovo), 2 e 3
1bis Essi hanno diritto all'indennità per le spese non coperte causate, nell’esecuzione del CCL, dai controlli delle assunzioni di impiego soggette all'obbligo di notifica secondo l'articolo 9 capoverso 1bis dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone2.
2 L’indennità di cui ai capoversi 1 e 1bis è a carico della Confederazione se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio generale pronunciata dalla Confederazione; se si tratta di una dichiarazione di carattere obbligatorio cantonale, è a carico del Cantone che ha pronunciato la decisione.
3 L’importo e le modalità del diritto all’indennità di cui ai capoversi 1 e 1bis sono fissati dalla Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell’economia (Seco) o dall'autorità designata a tale scopo dal Cantone. L’indennità viene calcolata in base ai costi attestati dagli interlocutori sociali. Le autorità possono stipulare convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali. L’articolo 16b capoversi 2 e 3 e l’articolo 16c lettere c-h sono applicabili per analogia.
Art. 16 cpv. 2, 3 e 4
2 La commissione tripartita della Confederazione si compone di 15 membri, ossia di 5 rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, 5 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, 3 rappresentanti della Confederazione e 2 dei Cantoni.
3 La rappresentanza della Confederazione è composta da una persona dell’Ufficio federale della migrazione e da due persone della Direzione del lavoro della Seco.
4 La commissione tripartita della Confederazione è presieduta da un membro della Direzione del lavoro della Seco. Alla Direzione del lavoro incombe pure il