Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo sul progetto di revisione dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

1. Introduzione

In concomitanza con la graduale introduzione della libera circolazione delle persone tra Svizzera e Comunità europea il 1° giugno 20021 sono state adottate misure relative al mercato del lavoro, con le quali si intendeva evitare un’eccessiva pressione salariale in Svizzera a causa dell’apertura del mercato del lavoro. La legge federale dell’8 ottobre 19992 concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) rappresenta una parte consistente di queste misure di accompagnamento. La legge sui lavoratori distaccati, infatti, accorda ai lavoratori distaccati in Svizzera nel quadro di una prestazione di servizio il diritto a condizioni salariali e lavorative minime, fissate in particolare nelle leggi federali, nei CCL di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro che prevedono salari minimi obbligatori, ai sensi dell'articolo 360a CO (art. 2 cpv. 1 LDist).

Con l’estensione dell’ALCP ai nuovi Stati membri dell'UE avvenuta il 1° aprile 2006 sono stati apportati importanti miglioramenti alle misure di accompagnamento (Misure di accompagnamento II)3 Nell’ambito del distacco dei lavoratori, sono state completate le sanzioni amministrative nei confronti di datori di lavoro stranieri inadempienti, relative al cosiddetto divieto di offrire servizi, e ai Cantoni è stato imposto l’obbligo di fornire un numero sufficiente di ispettori del mercato del lavoro. Con tali misure si intendeva garantire un sistema più efficiente per il controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative e si intendevano rafforzare gli strumenti di applicazione, al fine di scongiurare il pericolo del dumping salariale conseguente alla graduale apertura del mercato del lavoro ai nuovi Stati membri dell’UE.

Il rapporto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sull’attuazione delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, pubblicato il 27 settembre 20074, descrive l’efficacia delle nuove misure di accompagnamento. Stando ai risultati, sono stati condotti controlli a tappeto in tutti i settori sulle condizioni salariali e lavorative, ed è emerso che il livello dei salari è stato prevalentemente rispettato; tuttavia in alcuni settori si è riscontrato un rischio di dumping salariale più elevato. Visto il bilancio sostanzialmente positivo, si è deciso all'unanimità di non apportare modifiche fondamentali alle misure di accompagnamento. La rappresentanza dei lavoratori ha comunque richiamato l’attenzione su alcune mancanze nel sistema di esecuzione, che si ripercuotono sull’efficacia delle misure di accompagnamento. Il gruppo di lavoro composto per l’occasione da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei Cantoni e della Confederazione ha formulato proposte di soluzioni per ottimizzare l’esecuzione della legge. Tali misure sono state annunciate nel messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20085 concernente il rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania, e sono state approvate dal Parlamento il 13 giugno 20086. Nel dettaglio si tratta dei seguenti punti:

1 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681)

2 RS 823.20

3 RU 2006 979

4 disponibile in lingua francese e tedesca,

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=14787

5 FF 2008 954

6 FF 2008 954