Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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19. Le pratiche vietate erano disciplinate in parte nella legge, in parte nell’ordinanza. Ora sono
riassunte tutte in un omonimo capitolo (art. 196-204).
20. Nel nuovo capitolo esecuzione (art. 208-220) figurano i compiti dell’Ufficio federale. Vi sono
altresì contemplate: le disposizioni che fissano i presupposti per la nomina del responsabile del servizio cantonale competente e delle altre persone preposte all’esecuzione, le disposizioni sulla formazione e sul perfezionamento di tali persone e le disposizioni che disciplinano i controlli. Infine, è definito il quadro tariffario degli emolumenti cantonali.
21. I termini transitori accordati per procedere ai necessari adeguamenti in seno alle aziende de-
tentrici di animali e per ottemperare a determinate disposizioni sono inseriti nel capitolo disposizioni finali (art. 221-225) e nell’allegato 6.
22. Gli allegati 1 (animali da compagnia) e 3 (roditori da laboratorio) sono stati adeguati alle più
recenti conoscenze. L’allegato 2 (animali selvatici) è stato ampiamente modificato (superfici minime più ampie, requisiti qualitativi più precisi) e completato (animali selvatici, anfibi, pesci tenuti come animali da compagnia). Nell’allegato 4 sono state fissate le dimensioni minime (altezza) dei compartimenti per il trasporto degli animali e il volume minimo che deve essere garantito ai volatili durante il trasporto. L’allegato 5 riprende, dal profilo dei contenuti,
l’ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato nel campo degli esperimenti sugli animali che viene abrogata. Il nuovo allegato 6 contempla i termini transitori previsti nel quadro della revisione totale.