Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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8 Allegato 3 : Le novità più importanti (Capitolo B di rapporto esplicativo sulla Revisione totale dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)
Partendo dalle regolamentazioni in vigore, l’accento è posto in particolare sulla formazione dei detentori di animali e di coloro che devono occuparsi di animali, sull’informazione dell’opinione pubblica e su un’esecuzione efficace. Il progetto disciplina l’allevamento di animali e la procreazione di animali geneticamente modificati oltre a sancire i requisiti minimi per pecore, capre, cavalli, tacchini, pesci e animali selvatici la cui detenzione non è soggetta all’obbligo di un’autorizzazione.
In diversi settori già disciplinati sono avanzate proposte puntuali in base alle esperienze fatte
nell’ambito dell’esecuzione, ai risultati della ricerca animale, alle esperienze nell’ambito della detenzione degli animali e ai risultati dell’esame degli impianti di stabulazione per gli animali da reddito. Per tutti gli adeguamenti di natura edile sono previsti termini transitori di due, cinque, dieci o venti anni.
Le modifiche proposte in materia di contenuti sono:
1. Nel capitolo contenente le disposizioni generali sulla detenzione animali (art. 1-11) ci si è premurati di dare il giusto peso al comportamento sociale degli animali, di disciplinare in modo più chiaro l’alimentazione e in particolare l’impiego nei giardini zoologici di animali vivi quali alimento per altri animali nonché la cura degli animali e di strutturare meglio le disposizioni riguardanti i ricoveri, i parchi, la detenzione in gruppo e i requisiti minimi.
2. È stato inserito un capitolo formazione e perfezionamento nel settore detenzione degli
animali (art. 12-22). Esso contempla le disposizioni riguardanti i guardiani di animali titolari dell’attestato federale di capacità la cui formazione si rifà ora alla legge sulla formazione professionale. Chi detiene animali selvatici – e fra questi anche i privati – necessita, in linea di principio, di un attestato di capacità. A determinate condizioni, tali persone nonché le piccole aziende (detenzioni di animali selvatici, rifugi e aziende per l’allevamento e la detenzione professionale degli animali da compagnia) possono seguire una formazione specifica su una particolare specie animale. Una formazione di questo tipo è introdotta anche per gli allevatori professionali di animali da compagnia. Nuova nel progetto d’ordinanza è anche la disposizione che esige una formazione, in ambito agricolo, laddove siano detenuti più di 10 unità di bestiame grosso o più di cinque cavalli. All’Ufficio federale è riconosciuta la facoltà di definire i criteri necessari per il riconoscimento delle conoscenze specialistiche e dei corsi di formazione. A determinate condizioni, i Cantoni possono obbligare i detentori di animali a frequentarecorsi di formazione o di perfezionamento, in particolare in materia di detenzione di animali selvatici quali animali da compagnia.
3. Disposizioni generali sulla detenzione di animali domestici (art. 23-26): all’elenco degli animali domestici sono aggiunti i lama, gli alpaca e i bufali indiani addomesticati. Sono inoltre state precisate le disposizioni riguardanti l’illuminazione e in particolare l’illuminazione dei locali con luce naturale.
4. Disposizioni riguardanti la detenzione di bestiame bovino (art. 27-32): già a partire dalla seconda settimana i vitelli devono ricevere foraggio grezzo e devono poter avere libero accesso all’acqua. Il giogo elettrico è vietato da subito nelle costruzioni nuove, mentre in quelle esistenti lo saranno dopo un periodo transitorio di 15 anni. Per gli animali partorienti deve essere disponibile, all’interno dell’edificio, un apposito scomparto. I requisiti riguardanti le strutture di protezione dagli agenti atmosferici sono stati precisati. Per le nuove costruzioni valgono misure in parte più grandi rispetto al passato (allegato 1 tabella 11).
5. Disposizioni riguardanti la detenzione di suini (art. 33-40): la disposizione concernente l’occupazione è stata precisata. Nuova è la disposizione secondo cui i suini (a partire da 25 kg di peso) devono poter accedere liberamente all’acqua e rinfrescarsi in presenza di temperature elevate. Tutti i suini devono disporre di un settore di riposo con pavimento non perforato. Nel progetto sono state precisate anche le disposizioni riguardanti la detenzione in gruppo, i box per il parto e alcuni requisiti minimi di cui all’allegato 1 tabella 12.
6. Sono state introdotte disposizioni disciplinanti la detenzione di ovini (art. 41-44) e caprini (art.45-47). Le disposizioni del progetto d’ordinanza prevedono per entrambe le specie il divieto della stabulazione fissa, l’obbligo di munire di lettiera il settore di riposo, la garanzia