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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Progetto Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
del
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali
Art. 1 Detenzione adeguata degli animali
1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee e nel loro comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
2 Il foraggiamento, la cura, il ricovero e i parchi sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e in materia di igiene, rispondono ai bisogni degli animali.
3 Gli animali delle specie sociali devono avere contatti sociali adeguati.
4 Gli animali non devono essere tenuti permanentemente legati.
Art. 2 Alimentazione
1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficiente alimenti adeguati e, per quanto necessario, acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
2 Gli animali devono poter soddisfare il bisogno d’occupazione legato all’assunzione del cibo tipico della specie.
3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:
a. la loro alimentazione con animali morti o altri alimenti non possa essere assicurata;
b. sia prevista una liberazione intenzionale nella natura; o
c. l’animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.
RU 2006 ...
1 RS 455