Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine

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dell’accesso all’acqua e del contatto quantomeno visivo con i conspecifici. Oltre a ciò

l’ordinanza disciplina la protezione dalle intemperie e l’alimentazione nel caso in cui gli animali siano tenuti in aree recintate (parchi) all’aperto. Nella tabella 13 e 14 dell’allegato 1 figurano i requisiti minimi.

7. Sono state introdotte anche disposizioni sulla detenzione di cavalli (art. 48-54). Tra l’altro,

esse vietano la stabulazione fissa, garantiscono il contatto sociale e l’allevamento degli animali giovani in gruppo. Sono altresì regolamentate le possibilità per tali animali di muoversi e di uscire all’aperto. Nell’allegato 1, tabella 15 sono fissati i requisiti minimi.

8. Disposizioni sulla detenzione di volatili domestici e piccioni (art. 57-59): l’ordinanza preve-

de che ai volatili domestici sia messa a disposizione della lettiera. Sono inoltre precisate le disposizioni che riguardano l’illuminazione, i posatoi, i nidi e, a seconda della specie, le possibilità di bagnarsi e nuotare. Per i tacchini da ingrasso e i piccioni sono introdotti requisiti minimi (allegato 1, tabelle 172 e 173).

9. Disposizioni riguardanti l’autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione (art.

60-63): i sistemi e gli impianti di stabulazione utilizzati per la detenzione non professionale di animali (passatempo) non necessitano di un’autorizzazione. L’Ufficio federale può derogare ai requisiti minimi se è garantita una detenzione adeguata dell’animale.

10. Le disposizioni sulla detenzione dei cani (art. 64-73) sono state precisate e completate. Esse

riguardano in particolare la l’alimentazione, l’abbeveraggio, il contatto sociale, il movimento (i cani possono essere tenuti legati per un periodo massimo di cinque ore), i ricoveri e i rapporti con detti animali. Sono inoltre state recepite le disposizioni discusse in primavera nel quadro del dibattito sui cani pericolosi. Nella nuova ordinanza è altresì inserito l’obbligo per i detentori di cani di frequentare un corso teorico prima di acquisire un cane e, dopo l’acquisto, di seguire un corso di educazione canina insieme al cane. L’obiettivo di questi provvedimenti è una migliore socializzazione ed educazione dei cani.

11. Nel capitolo riguardante gli animali da compagnia, le pensioni e i rifugi per animali e

l’allevamento professionale di animali da compagnia (art. 74-78) sono state introdotte disposizioni sulla detenzione e sui contatti sociali degli animali da compagnia.

12. Il capitolo animali selvatici (art. 79-94) è stato ripreso nei contenuti ma modificato nella

struttura. Sono però state introdotte disposizioni per la detenzione di pesci e di decapodi.

L’allegato 2 è stato sostanzialmente modificato e sono stati introdotti requisiti minimi per i pesci e gli animali selvatici la cui detenzione non è soggetta all’obbligo di autorizzazione (ad es. porcellini d’India, criceti, cincillà, pappagallini ondulati, canarini, pesci ornamentali).

13. Sono state introdotte disposizioni sull’allevamento degli animali (art. 95-102). Si vuole ga-

rantire in particolare che l’allevamento non produca animali con caratteristiche che compromettano il benessere degli animali e ne feriscano la dignità. Gli allevatori professionali di animali da compagnia devono disporre di una specifica formazione.

14. Il contenuto del capitolo commercio e pubblicità con animali (art. 103-112) è stato ripreso

ma ristrutturato. Una nuova disposizione prevede che le persone che vendono o che affidano a terzi un animale devono fornire verbalmente e per iscritto informazioni riguardanti i bisogni degli animali, le cure, le condizioni per una detenzione adeguata e le basi giuridiche.

15. Il capitolo trasporti di animali (art. 113-140) corrisponde all’omonimo capitolo dell’ordinanza

in vigore ma vi figurano alcune novità (formazione dei trasportatori, designazione di una persona responsabile per il trasporto degli animali e di una persona responsabile del loro benessere, deroghe alla durata massima del trasporto e un capoverso sul trasporto internazionale degli animali).

16. Anche nel capitolo macellazione di animali (art. 141-152), il cui contenuto è stato ripreso

dalla vecchia ordinanza, sono state inserite nuove disposizioni (formazione delle persone che si occupano degli animali, inserimento di nuovi metodi nell’elenco delle procedure di stordimento).

17. Come già anticipato, il capitolo esperimenti su animali (art. 153-194) contempla le disposi-

zioni dettagliate non più presenti nella nuova legge sulla protezione degli animali e riprende le disposizioni dell’ordinanza in vigore. Allo stesso tempo precisa diverse disposizioni e ne introduce di nuove (definizioni, allevamento e procreazione di animali con mutazioni patologiche e di animali geneticamente modificati, autorizzazione per la detenzione di animali da laboratorio, obiettivi sperimentali inammissibili, ecc.)

18. Nel capitolo eccezioni dall’obbligo di anestetizzare (art. 195) ripreso dall’OPAn in vigore è

stata introdotta la definizione di persona esperta.