Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/107: Modifica dell'ordinanza del DFE del 4 luglio 2000 sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 6 pagine
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Rapporto esplicativo
II. Spiegazioni relative ai singoli articoli
Art. 1
I presupposti per l’ottenimento retroattivo del titolo SUP nel campo della sanità elencati al capoverso 3 lettere a, b e c devono essere soddisfatti cumulativamente.
I diplomi svizzeri riconosciuti1 e i relativi titoli che consentono l’ottenimento retroattivo del titolo nel campo della sanità (art. 1 cpv. 1 lett. g LSUP) sono elencati in maniera esaustiva all’articolo 1 capoverso 3 lettera a cifre da 1 a 4. La formazione in cure infermieristiche non rientra tra questi.
Tra i diplomi svizzeri riconosciuti non figurano diplomi o attestati esteri. Come si capisce dalla dicitura stessa, i diplomi svizzeri riconosciuti sono solo diplomi conseguiti in Svizzera. L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può equiparare i diplomi e attestati esteri a un diploma di scuola universitaria professionale. Con questo atto si riconosce l’equipollenza con un attestato svizzero, non viene rilasciato un nuovo diploma svizzero riconosciuto.
Art. 2
Si deve comprovare una pratica professionale riconosciuta nel campo professionale corrispondente compiuta successivamente al 1° giugno 2001, cioè dopo l’emanazione dell’ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità del 17 maggio 2001 concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali e dopo che sono stati posti in essere i presupposti per un’offerta di studio riconosciuta in tutta la Svizzera al livello di scuola universitaria professionale. In considerazione degli sviluppi nel settore medico sanitario è molto importante che la pratica professionale sia attuale.
È richiesto un grado d’occupazione almeno del 75 per cento. Con un grado d’occupazione inferiore deve essere comprovato un periodo di pratica professionale più lungo.
Art. 3
L’articolo viene modificato nella struttura.
Il capoverso 1 (primo periodo) riporta il disciplinamento vigente per i campi di tecnica, economia e design.
Il capoverso 2 disciplina il campo sanità. Sono possibili anche corsi postdiploma in un campo interprofessionale o interdisciplinare con riferimento a un’attività professionale. L’UFFT garantirà l’univocità del riconoscimento dei corsi postdiploma o altri corsi di perfezionamento equivalenti facendo riferimento alla competenza specialistica di OdASanté, delle associazioni professionali nazionali, della conferenza settoriale della sanità (Fachkonferenz Gesundheit) e della Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere.
Il capoverso 3 riprende la disposizione del capoverso 1 (secondo periodo) relativa al sistema dei punti di credito.
1 L’art. 10 cpv. 1 dell’ordinanza della Conferenza dei direttori cantonali della sanità concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali nel campo della sanità in Svizzera: i diplomi cantonali riconosciuti ai sensi di tale ordinanza riportano l’annotazione «Il diploma è riconosciuto in tutta la Svizzera».