Avamprogetto_OBioc
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 6 pagine
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Art. 36 cpv. 1
1 Per l’imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35–37 OPChim6; là dove nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.
Art. 40 cpv. 1
1 Per i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi occorre redigere e consegnare subito o successivamente le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 7 e 51–55 OPChim7; là dove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il richiedente.
Art. 43 cpv. 2
2 Per la fornitura di biocidi si applicano inoltre gli articoli 73, 74 e 78–81 OPChim e l’allegato 1.10 ORRPChim8.
Art. 62 cpv. 1 lett. c, 2 lett. a e b, nonché 5 (nuovo)
1 I biocidi etichettati e imballati secondo il diritto anteriore possono ancora essere:
c. impiegati a titolo professionale o commerciale fino al 31 luglio 2010.
2 Se per un biocida etichettato e imballato secondo il diritto anteriore è presentata all’organo di notifica, al più tardi il 31 luglio 2006, una domanda di omologazione OE, OnE o OC o di registrazione, il biocida in questione può ancora essere:
a. immesso sul mercato fino al 31 luglio 2008;
b. fornito ai consumatori finali fino al 31 luglio 2009.
5 All'utilizzazione di biocidi etichettati conformemente al diritto anteriore si applicano le attribuzioni secondo l'articolo 106 capoverso 2 OPChim9.
II
L'allegato 4 è abrogato.
Gli allegati 5, 6, 8 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il ....