Rapporto_OBioc
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 4 pagine
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Commento alla prima revisione dell’ordinanza sui biocidi
1.1.1 Articolo 9 Elenchi di principi attivi
capoverso 1 lettera d
L’elenco dei principi attivi notificati dell’UE (regolamento CE n. 2032/2003) è stato nuovamente «aperto» nel 2005 in concomitanza con l’apertura a est dell’UE, sebbene originariamente si fosse ritenuto che non sarebbe più stato ampliato ma semplicemente rielaborato nell’ambito del programma di revisione UE. Visto questo precedente, non si può escludere che in futuro ciò non si ripeterà per inserire altri principi. Pertanto, siccome
l’implementazione del regolamento CE 2032/2003 all’allegato 4 è particolarmente dispendiosa, sarebbe opportuno rinunciarvi e rinviare al regolamento CE. Si tratterebbe di un rinvio statico, da adeguare a ogni modifica del regolamento CE in questione.
capoverso 2
In vista dell’accelerazione degli adeguamenti legislativi, con la modifica degli allegati 1-3 non sono più necessarie le ordinanze di vari uffici federali ma basta quella di uno solo previa consultazione degli altri uffici interessati. In merito all’elenco dei principi attivi notificati v. spiegazioni suesposte.
capoverso 3
Come avviene già attualmente, l’organo di notifica pubblica in Internet (www.cheminfo.ch) l’elenco dei principi attivi notificati, che deve evidentemente poter essere consultato anche in forma cartacea e fornito dietro fattura.
1.1.2 Articolo 10 Immissione sul mercato di principi attivi
capoverso 1
Questa modifica, di natura puramente linguistica, corregge la vecchia formulazione che dava adito a malintesi. Il tenore rimane invariato.
capoverso 2
Dato che giusta l’articolo 1 capoverso 3 lettera b l’importazione di un principio attivo e la successiva esportazione del biocida preparato con tale principio (e viceversa) rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza, l’importatore del principio attivo deve presentare all’organo di notifica una lunga serie di dati ai sensi dell’allegato 5, sebbene il biocida in questione non venga affatto immesso sul mercato svizzero. Siccome tale esigenza non appare giustificata nemmeno dal punto di vista dei beni da proteggere, la succitata fattispecie va esclusa dall’articolo 10 capoverso 1.
capoverso 3
Considerato che ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim la fattispecie dell’immissione sul mercato è adempiuta anche con l’importazione a scopo professionale o commerciale, secondo la formulazione attuale i principi attivi dovrebbero essere classificati e marcati già all’atto dell’importazione. Ciò è tuttavia di difficile attuazione e non corrisponde alle intenzioni del legislatore. La nuova formulazione, secondo cui i principi attivi devono