Rapporto_OPChim
Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 8 pagine
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Commento alla prima revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici
1.1 Situazione iniziale
Le prime esperienze pratiche maturate con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici evidenziano la necessità di correggere o precisare alcuni punti dei testi della normativa al fine di migliorare la chiarezza del diritto come pure la leggibilità. Occorre inoltre aggiornare il diritto svizzero conformemente all’evoluzione registrata dal diritto europeo dall’entrata in vigore della nuova legislazione sui prodotti chimici.
1.2 Commento ai singoli articoli
1.2.1 Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
capoverso 4
In conformità con la terminologia utilizzata nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».
1.2.2 Articolo 2 Definizioni
capoverso 2 lettera d
Concerne soltanto il tedesco.
1.2.3 Articolo 7 Obblighi fondamentali
capoverso 1
Vista la portata generale dell’affermazione «secondo le prescrizioni della presente ordinanza» si rinuncia alla precisazione «ove necessario».
1.2.4 Articolo 12 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute
L’ordinanza sui prodotti chimici rinvia ora alla seconda modifica della direttiva 1999/45/CE (direttiva 2006/8/CE), in cui si definisce la classificazione delle frasi R per i preparati
cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione. Occorre inoltre adeguare alcuni limiti specifici di concentrazione per i componenti pericolosi per l’ambiente (N con R50 o R50/53) ai valori per le concentrazioni delle sostanze classificate ufficialmente. La classificazione e l’etichettatura di determinati preparati ne risultano pertanto modificate.
1.2.5 Articolo 17 Eccezioni all’obbligo di notifica
capoverso 2
Il rinvio all’articolo 19, modificato per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all’articolo 19 capoverso 1.
1.2.6 Articolo 19 Descrizione tecnica
capoverso 2