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Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 6 pagine

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3 L'organo di notifica pubblica l'elenco corrispondente al rinvio di cui al capoverso 1 lettera d in modo adeguato4.

Art. 10 cpv. 1–3

1 Possono essere immessi sul mercato per l'impiego in biocidi esclusivamente i principi attivi iscritti negli elenchi I, IA o nell’elenco dei principi attivi notificati.

2 Chi intende immettere per la prima volta sul mercato altri principi attivi destinati ai biocidi deve fornire all’organo di notifica le indicazioni relative al principio attivo e ad almeno un biocida a cui è destinato tale principio attivo; questa regola non si applica se il principio attivo viene importato e il biocida con cui è fabbricato viene esportato. Le indicazioni devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5. L’organo di notifica conferma che i documenti sono completi. Un simile principio attivo che è già stato immesso regolarmente sul mercato può continuare ad esserlo come principio attivo conformemente al capoverso 1.

3 I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati secondo l’articolo 35 capoverso 2, imballati secondo l’articolo 36 ed etichettati secondo l’articolo 38 capoverso 6. Per essi occorre inoltre redigere e consegnare una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51–56 OPChim5.

Art. 19 cpv. 1 lett. b, c, g, h

1 Dopo aver ricevuto i documenti completi, l’organo di notifica, evitando inutili tergiversazioni ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa:

b. la registrazione: 60 giorni;

c. l’omologazione ON: 60 giorni;

g. il riconoscimento di una registrazione di uno Stato membro

dell’UE o dell’AELS: 60 giorni;

h. l’omologazione o la registrazione di un biocida nell’ambito

di una formulazione quadro: 60 giorni;

Art. 20 cpv. 2 lett. a

2 La decisione contiene i seguenti dati:

a. il nome e il domicilio o la sede sociale oppure la succursale del richiedente;

4L'elenco aggiornato dei principi attivi notificati è ottenibile dietro fattura presso l’Organo

di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, può essere visionato gratuitamente oppure consultato all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

5 RS 813.11