Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 15 pagine

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l’individuazione precoce, la comunicazione e le reti di collegamento debba tradursi in un flusso d’informazioni rapido, snello e trasparente per evitare il rischio di falsi allarmi.

Per guadagnare tempo e ridurre i costi AR, AI, OW, TG, SG, SH e ZH propongono di trasmettere le notifiche dei casi di malattie direttamente al centro federale competente. Sull’argomento, ZH accenna inoltre a una lettera del medico cantonale del 27 ottobre 2005. ZG sottolinea che nonostante l’istituzione di un Centro nazionale per il RSI, l’individuazione di eventi o l'esame di informazioni avvengono a livello cantonale e richiedono quindi un'infrastruttura adeguata e particolarmente onerosa (organizzazione di picchetti costosi per eventi sporadici).

Art. 10 (Verifica)

A complemento dell’osservazione precedente sulla necessità di approntare le rispettive strutture a livello cantonale, ZG rinvia anche alla verifica prevista dall'articolo 10 nRSI, che dovrebbe essere effettuata dai Cantoni, dato che in caso di bisogno l'UFSP non sarebbe in grado di procedere agli accertamenti sul posto.

Art. 12 (Determinazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale)

NE sottolinea l’importanza della cooperazione tra il Direttore generale dell’OMS e il Comitato di Emergenza in caso di individuazione di un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

Art. 13 (Risposta di sanità pubblica)

Alcune città ritengono che il termine per l'approntamento delle necessarie capacità sia particolarmente lungo e propongono di abbreviarlo per gli Stati che dispongono già delle strutture adeguate. L’UDC sarebbe favorevole all’introduzione di sanzioni per gli Stati parte che disattendono le condizioni per l'approntamento delle capacità richieste.

Art. 17 (Criteri per le raccomandazioni)

TG approva l’applicazione del principio della proporzionalità dell’obiettivo e delle misure come criterio per l’emanazione di raccomandazioni da parte dell’OMS.

Art. 18 (Raccomandazioni relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali)

Alcune città sottolineano la difficoltà di creare un «cordone sanitario» attorno ai Comuni contaminati, come raccomandato dall'OMS, ed affermano inoltre che, non essendo contemplata dalla LEp (vigente), una simile misura richiederebbe una modifica di legge o la formulazione di una riserva.

Art. 23 (Misure sanitarie all’arrivo e alla partenza)

Alcune città fanno notare che la LEp (vigente) non distingue tra provvedimenti sanitari invasivi e non invasivi e che una simile precisazione richiederebbe una modifica di legge o la formulazione di una riserva.

Art. 31 (Misure sanitarie relative all’ingresso di viaggiatori)

Le osservazioni espresse dalle città in merito all’articolo 23 si riferiscono anche a questo articolo. La CRS sostiene che le misure da adottare devono assolutamente ridursi allo stretto necessario ed essere proporzionate alla situazione.

Art. 32 (Trattamento dei viaggiatori)

TG e CRS reagiscono positivamente alla decisione di menzionare esplicitamente il rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali degli essere umani.

Art. 40 (Spese per misure sanitarie relative ai passeggeri)

L’UDC si oppone all'armonizzazione delle tariffe, perché fautore di una percezione competitiva dei compiti dello Stato e di un’autonomia dei Cantoni nella determinazione delle tariffe. Esso chiede di avanzare una riserva in tal senso. Per H+ sarebbe inconcepibile pensare di applicare le stesse tariffe