Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 15 pagine

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per i viaggiatori e per i residenti, in considerazione delle (attuali) tariffe delle assicurazioni sociali. ECO respinge il livellamento delle tariffe verso l’alto.

Art. 43 (Misure sanitarie aggiuntive)

NE accenna alle opportunità offerte da questa disposizione agli Stati parte di fissare un livello di protezione della propria popolazione più alto degli standard internazionali.

Art. 46 (Trasporto e trattamento di sostanze biologiche, reagenti e materiali a fini diagnostici)

L’USGEB ritiene che questo articolo dovrebbe riferirsi anche alla ricerca biomedica di base, affinché lo scambio del materiale biologico destinato alla ricerca possa continuare anche in caso di epidemie.

Allegato 1 (Requisiti essenziali di capacità)

La RSD fa notare che per l’applicazione delle raccomandazioni dell’OMS la parte B (n. 1, lett. c; n. 2, lett. c, f e g) esige l’approntamento di requisiti essenziali di capacità anche nei porti.

Per alcune città manca una definizione chiara dei concetti di «comunità locale» e di «livello primario». Per loro l’assenza di dati comunali paragonabili sui tassi d'incidenza ostacolerebbe la valutazione degli eventi. Esse evidenziano inoltre che probabilmente i Comuni non dispongono delle capacità e delle strutture necessarie per attuare le misure ordinate, ma che la verifica di queste ipotesi presuppone l’esistenza di direttive cantonali e federali.

Allegato 2 (Strumento decisionale per la valutazione e la notifica di eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale)

GE plaude all’adeguamento della lista di malattie, ora illustrata mediante algoritmo. Pur consapevole dell’impossibilità di modificarlo, l’AMCS fa notare la complessità dell’algoritmo previsto.

Allegato 3 (Modello di certificato di esenzione dalla sanificazione della nave / di certificato di sanificazione della nave)

La RSD osserva che il certificato menzionato si riferisce esplicitamente anche ai mezzi di navigazione interna.

c) Osservazioni concernenti la formulazione di riserve

Riallacciandosi alla sua richiesta di attribuire ai Cantoni l’autonomia in materia di tariffe, l’UDC chiede esplicitamente di formulare una riserva riguardo all’armonizzazione delle tariffe per misure sanitarie nell'ambito del nRSI (cfr. anche punto 4.1 b), art. 40, Spese).

Alcune città sostengono che l’attuazione degli articoli 18 e 23 nRSI richieda una modifica di legge oppure la formulazione di una riserva (cfr. anche punto 4.1.b).

ECO menziona l'eventualità di comunicare all'OMS dietro riserva che dal punto di vista giuridico il nRSI non è direttamente applicabile, ma che dev'essere attuato come obiettivo dello Stato.

4.2. Osservazioni concernenti le ripercussioni del nRSI per la Svizzera

a) Osservazioni generali

BL caldeggia la messa in vigore del nRSI in Svizzera senza riserve e in questo senso gli fa eco il VS. Unique non ha riserve (nemmeno riguardo all'Allegato 1, parte B). L’usam non vede veri e propri inconvenienti all'attuazione del nuovo Regolamento e rinuncia quindi a chiederne il rifiuto o a esprimere riserve al riguardo.