Progetto
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
verificato l’evento può richiedere l’assistenza dell’OMS per valutare qualsiasi prova epidemiologica ottenuta da tale Stato Parte.
Articolo 9 Altri rapporti
1. L’OMS può tenere in considerazione i rapporti provenienti da fonti diverse dalle notifiche o dalle consultazioni e deve valutare tali rapporti in base ai principi epidemiologici stabiliti, quindi deve comunicare le informazioni sull'evento allo Stato Parte nel cui territorio tale evento si sta presumibilmente verificando. Prima di prendere provvedimenti basandosi su tali rapporti, l'OMS deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio l’evento si è presumibilmente verificato e cercare di ottenere una verifica da esso in accordo con la procedura di cui all’Articolo 10. A tale fine, l’OMS deve rendere disponibili agli Stati Parti le informazioni ricevute e, solo quando debitamente giustificato, può mantenere riservatezza relativamente alla fonte. Queste informazioni saranno utilizzate in accordo con la procedura di cui all’Articolo 11.
2. Gli Stati Parti dovranno, per quanto fattibile, informare l’OMS entro 24 ore dall’ottenimento di prove attestanti un rischio per la sanità pubblica identificato al di fuori del loro territorio e che potrebbe causare la diffusione internazionale di malattie, come attestato dai seguenti elementi importati o esportati:
(a) casi umani;
(b) vettori che trasportino infezioni o contaminazioni; o
(c) merci contaminate.
Articolo 10 Verifica
1. L’OMS deve richiedere, ai sensi dell’Articolo 9, la verifica da parte di uno Stato Parte dei rapporti provenienti da fonti diverse dalle notifiche o dalle consultazioni relativamente ad eventi che potrebbero costituire un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che si stiano presumibilmente verificando nel territorio di tale Stato Parte. In tali casi, l’OMS dovrà informare lo Stato Parte interessato relativamente ai rapporti che sta cercando di verificare.
2. Ai sensi del paragrafo precedente e dell’Articolo 9, ogni Stato Parte, quando richiesto dall’OMS, deve verificare e fornire:
(a) entro 24 ore, una risposta iniziale o una presa visione della richiesta da parte dell'OMS;
(b) entro 24 ore, le informazioni di sanità pubblica disponibili relativamente allo stato degli eventi a cui si riferisce la richiesta dell'OMS; e
(c) all’OMS le informazioni necessarie per una valutazione in base all’Articolo 6, incluse le informazioni rilevanti descritte in tale Articolo.
3. Qualora l’OMS riceva informazioni relativamente ad un evento che potrebbe costituire un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, si offrirà di collaborare con lo Stato Parte interessato per la valutazione del potenziale per la diffusione internazionale di malattie, delle possibili interferenze con il traffico internazionale e dell’adeguatezza delle misure di controllo. Tali attività possono includere la collaborazione con altre organizzazioni che si occupino di elaborazione di normative e l’offerta di mobilitare l’assistenza internazionale al fine di sostenere le autorità nazionali nella esecuzione e nel coordinamento delle valutazioni sul posto. Quando richiesto dallo Stato Parte, l’OMS deve fornire informazioni a sostegno di tale offerta.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05